ANPAL – Comunicato 26 marzo 2021

Fondo nuove competenze, aggiornamento Faq sul progetto formativo e i soggetti erogatori

Online l’aggiornamento del 25 marzo 2021

È stato pubblicato un nuovo aggiornamento delle Faq del Fondo nuove competenze.

Si tratta di Faq relative alla sezione progetto formativo e soggetti erogatori, in cui sono state aggiornate la faq n. 28 sui termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, la n. 29 sui lavoratori che non possono prendere parte alle attività per motivazioni differenti e la n. 30 sull’istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Come di consueto, anche i futuri aggiornamenti saranno comunicati con news.

Per ulteriori richieste di chiarimento è sempre possibile scrivere a: fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it

Cerca la voce Fondo nuove competenze nella sezione del portale dedicata alle Faq.

Allegato

Nuove Faq del 25.03.2021

28. L’art. 5 dell’avviso stabilisce i termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze: 90 giorni dall’approvazione dell’istanza e 120 giorni dall’approvazione dell’istanza, in caso di istanza presentata e/o realizzata con l’intervento dei Fondi paritetici Interprofessionali e del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito. Le attività finali di Individuazione o validazione e messa in trasparenza delle competenze sono ricomprese in tali termini?

I termini individuati all’art. 5 dell’avviso sono riferiti solo alla realizzazione e conclusione delle attività di sviluppo delle competenze. Le ulteriori attività finali, successive all’attività formativa, utili per redigere l’attestazione delle competenze sono da intendersi al di fuori del termine dei 90 e 120 giorni. Si precisa però che la richiesta di saldo, unitamente all’attestazione delle competenze, deve essere presentata ad ANPAL entro 40 giorni dalla conclusione delle attività formative, se l’istanza è stata presentata prima del 18/02/2021 o entro 20 giorni se l’istanza è stata presentata dal 18/02/2021.

29. Qualora alcuni lavoratori inseriti nell’elenco lavoratori inviato in fase di istanza e oggetto di ammissione a contributo non possano prendere parte alle attività di sviluppo delle competenze per motivazioni differenti (a titolo di esempio aspettativa, dimissioni, distacco, inabilità al lavoro temporaneo/permanente, infortunio, malattia, rinuncia al corso, etc…) è possibile procedere alla loro sostituzione?

Al fine di garantire il completo svolgimento delle attività formative per tutti i dipendenti nonché al fine di evitare variazioni al Piano formativo approvato dalla Regione competente, si precisa che non è possibile procedere alla sostituzione del personale che, per qualunque motivazione, non possa prendere parte alle attività di sviluppo delle competenze. Per tali dipendenti sarà possibile presentare un’altra istanza di contributo.

30. È possibile presentare istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che tempo determinato? L’istanza va presentata dall’azienda utilizzatrice o dal datore di lavoro (Agenzia per il Lavoro)?

È possibile presentare istanza sia per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato che a tempo determinato. L’istanza deve essere presentata dal datore di lavoro.