ANPAL – Comunicato 27 aprile 2021
Fondo nuove competenze, aggiornamento Faq sul progetto formativo e i soggetti erogatori
Online l’aggiornamento del 22 aprile 2021
È stato pubblicato un nuovo aggiornamento delle Faq del Fondo nuove competenze.
Si tratta di Faq relative alla sezione presentazione domande, in cui sono state aggiornate la faq n. 35 sui lavoratori in cassa integrazione, la n. 36 sui datori di lavoro che hanno già presentato l’istanza e che ne possono presentare una nuova per lavoratori diversi.
Come di consueto, anche i futuri aggiornamenti saranno comunicati con news.
Per ulteriori richieste di chiarimento è sempre possibile scrivere a: fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it
Cerca la voce Fondo nuove competenze nella sezione del portale dedicata alle Faq.
Allegato
Faq n. 35 e 36, aggiornate al 22 aprile 2021
- È possibile che siano interessati dagli interventi del FNC anche i lavoratori in Cassa Integrazione? È confermata la stessa possibilità anche qualora le posizioni interessate siano le medesime ma l’accordo collettivo per la rimodulazione intervenga su quote dell’orario di lavoro differenti da quelle interessate dalla CIG? È possibile presentare istanza per i lavoratori somministrati in alternativa alla TIS in deroga? Quindi con accordo APL – sindacato di categoria?
Il lavoratore, anche in somministrazione, inserito nel percorso di sviluppo delle competenze – per tutto il periodo di svolgimento della formazione (max 250 ore) sia nelle stesse giornate sia in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative – non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all’occupazione che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro (es. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO); Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS); Cassa Integrazione Guadagni in deroga; contratti di solidarietà, FIS).
Si precisa, pertanto, che al momento di presentazione dell’istanza da parte dell’impresa e fino al momento di avvio del percorso formativo relativo al singolo lavoratore questo stesso potrà essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito.
- Come deve essere intesa la previsione dell’art. 3 dell’Avviso “I datori di lavoro che hanno già presentato istanza possono presentare una nuova domanda per l’accesso al FNC, nelle medesime modalità sopra indicate, a patto che l’istanza riguardi lavoratori diversi da quelli indicati nella prima istanza”?
I datori di lavoro possono presentare ulteriori istanze di accesso al FNC avente ad oggetto lavoratori diversi rispetto a quelli già inseriti in una precedente istanza. I datori di lavoro, inoltre, nei limiti delle 250 ore di rimodulazione dell’orario di lavoro da destinare a percorsi di sviluppo delle competenze, possono presentare una nuova istanza di accesso al FNC anche per gli stessi lavoratori per i quali abbiamo già presentato un’istanza; si precisa, però, che i percorsi di sviluppo delle competenze in cui sono coinvolti i lavoratori già inseriti in una precedente istanza devono avere obiettivi diversi, rispetto alla precedente istanza, da attestare o certificare secondo le previsioni dell’Avviso FNC e della nota integrativa all’Avviso.
Quindi, nel caso in cui per un lavoratore inserito in una istanza di contributo non sia stato esaurito tutto l’ammontare delle ore in rimodulazione massimo previsto da Avviso (250 ore) per la frequentazione di un nuovo percorso di sviluppo di competenze, con obiettivi di sviluppo delle competenze diversi dal precedente percorso, lo stesso lavoratore potrà essere inserito in una nuova istanza di contributo per la parte residua di ore di rimodulazione. In questo caso però deve essere espressamente riportato nell’accordo o in un’autodichiarazione sottoscritta che i lavoratori, considerando tutti i progetti presentati, non superano le 250 ore complessive.