L’INPS con la circolare n. 68 del 11 maggio 2018 ha comunicato i nuovi limiti reddituali per le richieste di Assegni per il nucleo familiare (ANF) relative al periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.
Come di consueto l’Istituto procede alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra il 2016 e il 2017 è pari al +1,1 per cento dei livelli reddituali validi ai fine degli assegni familiari (ANF). Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Le tabelle allegate alla circolare indicano nel dettaglio i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione.
Soggetti interessati
L’assegno al nucleo familiare è l’importo riconosciuto di diritto da parte dell’INPS a lavoratori dipendenti e pensionati ed in particolare a:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Tabelle per gli Assegni del Nucleo Familiare (ANF) 2018
Il calcolo dell’importo dell’ANF viene eseguito con riferimento alle tabelle per l’ANF, le quali vengono aggiornate annualmente dall’INPS.
Pertanto dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2019 occorre, per il calcolo dell’importo dell’ANF, prendere in riferimento le tabelle Assegni del Nucleo Familiare allegate nella circolare n. 38 del 11 maggio 2018.
La struttura delle tabelle per il relativo calcolo dell’importo dell’ANF sulla base della tipologia del nucleo familiare, del numero di componenti e del reddito complessivo della famiglia.
L’importo riconosciuto varia non soltanto sulla base dei redditi percepiti ma anche in base alla specifica condizione familiare, con importi e limiti di reddito più favorevoli per le situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei con un solo genitore o con componenti disabili).
Requisito reddituali
Per la verifica del diritto agli assegni per il nucleo familiare il primo parametro è determinare il reddito del nucleo familiare. Il predetto reddito dovrà essere composto almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente e assimilato
I redditi che sono presi in considerazione per stabilire il reddito del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all’IRPEF, comprese detrazioni d’imposta, oneri deducibili e ritenute erariali. Vanno indicati anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (qualora siano superiori ai 1.032,91 euro).
Non vanno dichiarati tra i redditi ai fini dell’ANF:
- Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Composizione del nucleo familiare ai fini dell’ANF
Il nucleo familiare ai fini della domanda per gli ANF è composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
Assegno per il Nucleo Familiare anche ai lavoratori extracomunitari
Compete anche ai lavoratori extracomunitari il diritto agli assegni familiari, con esclusione di quelli con contratto di lavoro stagionale, e con le seguenti limitazioni:
- solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri.
ANF per coniugi o uniti civilmente, separati o divorziati
Nelle ipotesi di separazione o divorzio e qualora il giudice abbia statuito l’affidamento condiviso dei figli, entrambi i coniugi o parte dell’unione civile hanno diritto all’assegno al nucleo familiare ma la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti.
In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge/parte di unione civile nel rispetto dei requisiti previsti.
Anche il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati o uniti civilmente può chiedere il pagamento dell’assegno familiare sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.
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