AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 64 dell’ 8 marzo 2024
Asseverazione ”Sisma bonus” – Remissione in bonis – Articolo 2, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il ”CONDOMINIO [ALFA]” (nel prosieguo ”istante” e/o ”condominio”) al fine di avere chiarimenti in merito agli effetti della mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per la fruizione del c.d. ”Superbonus” fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante riferisce che, «ha in corso lavori edili condominiali ricadenti nell’agevolazione Superbonus, con giusta CILAS presentata il 25/11/2022 (…), attinenti fra gli altri ad interventi SUPER SISMA BONUS 110%, quali il consolidamento delle fondamenta, il rafforzamento delle murature.
In data 08.08.2023 è avvenuto, oltre la data di inizio lavori, il deposito dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, (…), presso il municipio di riferimento.
In data 29.09.2023 è stato rilasciato il primo stato avanzamento lavori (…).
In data 29.09.2023 è stata presentata la comunicazione di opzione di sconto in fattura di cui al comma 7 del medesimo articolo 121 (…) con protocollo (…).
In data 10.10.2023 i crediti sono stati ceduti all’intermediario finanziario.
In data 30.11.2023 è stata liquidata la sanzione della remissione in bonis articolo 2ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 11 del 2023».
L’istante rappresenta che, «con il versamento della sanzione della remissione in bonis (…) avvenuta in data 30.11.2023 si è perfezionato l’istituto in parola, quantomeno in merito alle successive comunicazioni di opzione (rectius SAL 2 e SAL 3)», mentre non spetta la detrazione che ha dato luogo allo sconto in fattura per il primo stato avanzamento lavori, essendo stata corrisposta la sanzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 16 del 2012, solo dopo la trasmissione del modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.
Tutto ciò premesso, l’istante chiede se vi sia modo di regolarizzare la propria posizione annullando gli effetti della comunicazione già trasmessa il 29 settembre 2023, onde provvedere successivamente ad una nuova comunicazione dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante individua due possibili soluzioni alla propria situazione, «Soluzione A
Il contribuente sarebbe legittimato a richiedere all’ultimo cessionario l’invio della comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (…). A seguito della comunicazione di cui sopra e della relativa accettazione, (…) potrà presentare nuovamente la CIR20 relativa al primo SAL.
(…)
La nuova presentazione della CIR20 relativa al primo SAL del 29/09/2023 sarà, pertanto, da considerarsi valida ed efficace ai fini della normativa di riferimento e della maturazione del correlato beneficio fiscale; altresì, saranno validi anche i successivi SAL, a condizione degli altri presupposti di legge.
Soluzione B
In alternativa, il contribuente sarebbe legittimato, (…), a riversare l’importo dell’indebita detrazione ceduta (senza sanzioni ed interessi, stante il non utilizzo del credito in compensazione) con il medesimo codice tributo 7719, al fine di ”precostituire” il credito a disposizione del cessionario. A seguito di detto riversamento ritenendosi annullata di fatto la CIR20 (…) e conseguentemente perfezionata la remissione in bonis del 30.11.2023 il contribuente potrà procedere alla presentazione della CIR20 relativa al primo SAL, che sarà da considerarsi valida ed efficace ai fini della normativa di riferimento e della maturazione del correlato beneficio fiscale; altresì, saranno validi anche i successivi SAL, a condizione del rispetto degli altri presupposti di legge».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si evidenzia che il parere della scrivente viene reso unicamente sulla fattispecie concreta così come descritta dall’istante, senza dunque entrare nel merito della verifica della effettiva sussistenza dei requisiti per la fruizione delle detrazioni per gli interventi eseguiti. Al riguardo, si rammenta che qualora in sede di attività di controllo dovessero emergere fatti e circostanze idonei a modificare lo scenario sopra descritto, il presente parere non esplicherebbe alcuna efficacia.
L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito ”decreto Rilancio”) ha introdotto disposizioni che consentono la detrazione, nella misura del 110 per cento (c.d. ”Superbonus”), delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del ”Superbonus” mediante una delle modalità previste dal successivo articolo 121. In particolare, è possibile optare per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi, ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. L’esercizio dell’opzione è comunicato dal beneficiario dell’agevolazione all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione mediante apposito modello (”Comunicazione”) approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 febbraio 2022, n. 35873. Tale termine relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 è stato prorogato al 4 aprile 2024, come da provvedimento n. 2024/53159 del 21/02/2024 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Al riguardo, si rammenta che i cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario, ove il credito sia già stato parzialmente detratto). In particolare, il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cessione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Ciò detto, con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico, il comma 13 lett. b) dell’articolo 119 del citato ”decreto Rilancio” dispone che, «per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. (…)».
Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 gennaio 2020, n. 24 che ha modificato l’articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 attualmente prevede che, «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».
In merito con la Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 è stato precisato che «per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell’inizio dei lavori».
Un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sisma bonus.
Ne deriva, dunque, che, in assenza dell’asseverazione, il contribuente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, può fruire della detrazione di cui all’art. 16bis, comma 1, lett. i), del TUIR, nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013)».
Tuttavia, con l’entrata in vigore dell’articolo 2ter del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (norma di interpretazione autentica) il legislatore ha chiarito che, «è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1 quater, 1quinquies e 1septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all’articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121».
In merito all‘istituto della remissione in bonis, si rammenta che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 16 del 2012, «La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista».
Essendosi, nel caso di specie, la remissione in bonis perfezionata con il versamento della somma di 250 euro il 30 novembre 2023 ovvero dopo la trasmissione del modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura la stessa non produce gli effetti disposti dalla norma innanzi richiamata.
Al verificarsi delle condizioni, è possibile, tuttavia, avvalersi di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, secondo cui «Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 410221/2023 del 23 novembre 2023, sono state stabilite le:
«Modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili
1.1. La comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della ”Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.
1.2. Tramite il medesimo servizio di cui al punto 1.1 possono essere consultati i dati delle comunicazioni accolte.
2. Contenuto della comunicazione
2.1. Per i crediti d’imposta di cui all’articolo 121, comma 1quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. crediti tracciabili), sono indicati:
a) il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
b) una o più rate annuali dei suddetti crediti.
2.2. La comunicazione è accolta se le rate dei crediti di cui al punto 2.1 risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.
2.3. Per i crediti diversi da quelli di cui al punto 2.1 (c.d. crediti non tracciabili) sono indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura. La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.
2.4. Nella comunicazione è indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
2.5. Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse».
Pertanto, ove l’ultimo cessionario non abbia ancora utilizzato i crediti acquisiti e provveda nei termini innanzi indicati ad inviare la ”comunicazione dei crediti non utilizzabili”, e la stessa sia accolta, rendendo di fatto priva di effetti la cessione, si ritiene che l’istante possa, successivamente, procedere con la cessione dei crediti che, per l’effetto, risulterà successiva alla regolarizzazione della tardiva asseverazione. Si rammenta che la comunicazione della cessione dei crediti relativi alle spese sostenute nel 2023 andrà effettuata entro il 4 aprile 2024.
Con riferimento alla soluzione alternativa prospettata dall’istante, riprendendo quanto indicato nella risposta ad interpello n. 440, pubblicata il 28 settembre 2023 sul sito internet della scrivente cui si rinvia per ogni approfondimento si rammenta che il riversamento del credito erroneamente ceduto ha il ”solo fine di ”precostituire” il credito a disposizione dell’utilizzo del cessionario”. Ciò significa che il credito resta nella disponibilità dell’ultimo cessionario (ferma l’esigenza di definire i rapporti di natura privatistica tra le parti ai quali la scrivente è estranea), con la conseguenza che non si produce un annullamento dell’originaria comunicazione della cessione del credito, né di quelle successive. La soluzione alternativa prospettata è, quindi, parzialmente condivisibile.
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