ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 18 giugno 2020, n. 1186
Iniziative per il settore alberghiero – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’applicazione del “bonus vacanze” e Protocollo d’Intesa ABI- Federalberghi
Nell’ambito delle misure per far fronte all’emergenza COVID-19, l’art. 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto una nuova agevolazione in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, che consiste nel riconoscimento di un credito (c.d. bonus vacanze) da utilizzare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale.
Il credito spetta nella misura massima di 500 euro ai nuclei familiari composti da tre o più persone, 300 euro ai nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro ai nuclei familiari composti da una sola persona ed è utilizzabile, alle condizioni previste nel suddetto decreto, esclusivamente nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il servizio turistico e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo sconto praticato viene recuperato dall’esercente sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. E’ peraltro facoltà dello stesso esercente cedere il credito d’imposta acquisito a soggetti terzi (anche diversi dai propri fornitoli di beni e servizi), nonché a banche o intermediali finanziari.
In attuazione del comma 6, del suddetto art. 176, il 17 giugno 2020 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità applicative della disposizione in discorso (cfr. allegato), sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, nel provvedimento dell’Agenzia sono indicate le modalità di accesso all’agevolazione, nonché di fruizione e recupero dello sconto.
Insieme al provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche ulteriori due documenti – una guida e un vademecum – per rendere più fruibili le informazioni sul bonus vacanze (cfr. allegati).
Al riguardo, la richiesta di accesso all’agevolazione è effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Nel caso in cui la verifica sulla sussistenza dei requisiti di accesso all’agevolazione dia esito positivo, sono generati un codice univoco ed un QR-code, ciascuno dei quali, alternativamente, potrà essere utilizzato per la fruizione dello sconto.
Dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, l’esercente recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, senza l’applicazione del limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e saranno definite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a banche o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma.
L’ABI consapevole dell’importanza che un ampio e tempestivo utilizzo della misura in discorso possa determinare per la ripresa del settore alberghiero fortemente danneggiato dagli effetti generati dalla diffusione del COVID-19, ha sottoscritto nella giornata odierna un Protocollo d’Intesa con Federalberghi (cfr. allegato), per promuovere la conoscenza della misura e favorire eventuali ulteriori iniziative sul territorio che possano favorire una applicazione efficiente del meccanismo di cessione del credito.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
Allegato 1
(AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 17 giugno 2020, n. 237174)
Allegato 2
Protocollo d’intesa ABI-FEDERALBERGHI
Associazione Bancaria Italiana di seguito ABI, e Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
di seguito Federalberghi
Premesso che:
– L’impatto della pandemia causata dalla diffusione del virus COVID 19 è stato durissimo: all’emergenza sanitaria ha fatto seguito, a breve distanza, quella finanziaria ed economica.
– Gli effetti generati dalla diffusione del COVID19 incidono in profondità su tutto l’apparato produttivo italiano. Tuttavia, alcuni settori e filiere produttive hanno risentito e ne stanno risentendo in misura particolarmente rilevante. Tra questi, il settore alberghiero ha impatti negativi di non breve termine.
– Occorrono politiche e misure economiche incisive e a impatto immediato per contrastare la contrazione del fatturato e per sostenere la liquidità delle imprese del settore.
– Con il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 sono state previste una serie di misure a sostegno del settore turistico. Tra queste è previsto il “Tax credit vacanze/Bonus vacanze” (articolo 176, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Ai cittadini sarà possibile richiedere e usufruire del bonus, nella forma del credito, a decorrere dal 1° luglio 2020. Tale bonus pari a un massimo di 500 euro per nucleo familiare, con reddito ISEE fino a 40.000 euro, è usufruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio, il restante 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi dell’avente diritto. Lo sconto dell’80% sarà rimborsato al fornitore del servizio sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in alternativa è prevista la facoltà di cessione del credito di imposta a terzi, anche a banche o intermediari finanziari.
– L’Agenzia delle Entrate ha emanato il 17 giugno un provvedimento attuativo del “Tax credit vacanze/bonus vacanze” che disciplina le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta da parte dell’impresa turistico ricettiva e l’eventuale cessione del credito, anche alle banche.
L’ABI e la Federalberghi,
– nel condividere l’importanza di agire sinergicamente affinché la misura del “Tax credit vacanze/Bonus vacanze” abbia un ampio e tempestivo utilizzo stabiliscono di:
– attivare iniziative comunicazionali congiunte per diffondere la conoscenza della misura, anche attraverso la predisposizione di apposito materiale informativo;
– sollecitare i propri rispettivi associati a contribuire fattivamente alla diffusione e all’applicazione della misura;
– promuovere, mediante il coinvolgimento delle proprie strutture organizzative locali, iniziative in grado di favorire la conoscenza della misura e la definizione di accordi diretti volti a efficientare il processo di cessione del credito, in modo da mettere a disposizione risorse liquide aggiuntive per i fornitori di servizi turistico-ricettivi, nel rispetto della autonomia delle parti e delle normative esistenti;
– costituire, a tal fine, un tavolo di approfondimento sulle eventuali ulteriori possibili iniziative per favorire una più ampia conoscenza e applicazione efficiente del meccanismo di cessione del credito.
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