Tra gli incentivi per le assunzioni di nuovi dipendenti non vi sono più, in quanto scaduti al 31 dicembre 2023 quelli riguardanti le assunzioni:
- dei giovani under 36;
- donne in particolari condizioni svantaggiate;
- bonus NEET;
- assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza.
Decontribuzione Sud
La decontribuzione Sud, introdotta dalla legge di bilancio 2021, è stata oggetto di proroga, per cui tale incentivo termina il 30 giugno 2024. Il suddetto incentivo, a favore delle imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno, è pari ad una riduzione contributiva del 30 per cento per ogni lavoratore a favore di tutti gli imprenditori ad esclusione del settore agricolo, finanziario e dei contratti di lavoro domestico.
L’INPS con il messaggio n. 4695 del 2023 ha evidenziato che l’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di Bilancio 2021), ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applichi fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:
– in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;
– in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
– in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.
La decontribuzione in trattazione è stata applicata, a partire dalla mensilità di luglio 2022, ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF)
Super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato
Con l’articolo 4 del D.Lgs. n. 216 del 2023 è stato previsto un incentivo, a favore delle imprese che assumono nuovi dipendenti, consistente in una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato. In particolare l’art. 4 dispone che “… i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e’ maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L’agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e’ superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente. L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
3. Il costo riferibile all’incremento occupazionale e’ pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.
4. Nessun costo e’ riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
5. Per lo stesso periodo d’imposta di cui al comma 1, al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, e’ moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
7. Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo. “
Pertanto, nel rispetto delle condizioni presupposte, la c.d. super deduzione sarà pari:
- al 120 per cento per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
- al 130 per cento per chi assume lavoratori “svantaggiati” (allegato 1 del DL n. 216/2023):
- persone con disabilità;
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 e le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 381/1991;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli minorenni, vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti (articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014);
- ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- lavoratori con sede di lavoro in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Sono escluse dal fruire di detta super deduzione le società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Bonus per l’assunzione di dipendenti che usufruiscono del SFL e Assegno di inclusione (ADI) c.d. reddito di inclusione
Per l’assunzione di persone titolare dell’assegno di inclusione e per quelle effettuate attraverso il supporto per la formazione e il lavoro è prevista un esonero contributivo, della durata massima di 12 mesi, pari:
- alla totale dei contributi INPS a carico del datore di lavoro – a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato – nel limite massimo di 8.000 euro annui per un anno. .
- al 50 per cento della contribuzione INPS, a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, nel limite di 4.000 euro per un anno e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.
I requisiti e condizioni per usufruire dell’agevolazione contributiva per le assunzioni di persone titolari del reddito di inclusione ed attraverso il supporto per la formazione e il lavoro sono:
le tipologie di contratto stipulabili:
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro:
Limitazioni
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di attivazione al lavoro tramite la partecipazione a progetti di:
- formazione e accompagnamento al lavoro;
- qualificazione e riqualificazione professionale;
- politiche attive del lavoro, comunque denominate;
- progetti utili alla collettività;
- servizio civile universale.
Agevolazione contributiva per l’assunzione dei disoccupati titolare di NASpI
Anche per l’anno 2024 continua a trovare applicazione l’agevolazione di cui al comma 10-bis dell’articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. legge Fornero) e dall’articolo 24 del Dlgs n. 150/2015. Tale disposizione prevede pr le aziende che assumono disoccupati, senza limiti di età, che percepiscono un trattamento NASpI un contributo mensile pari al 20 per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. La durata dell’agevolazione è di due anni e per le sole assunzioni a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato.
Sono esclusi da tale agevolazioni le assunzioni di dipendenti “che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.”
Agevolazioni contributive per assunzioni degli under 30
A favore dei datori di lavoro è prevista un’agevolazione, per la durata massima di 36 mesi, pari al al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile che assumono:
- giovani avente un età massima di 29 anni e 364 giorni;
- che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa, salvo che sia stato assunto precedentemente con un contratto di apprendistato professionalizzante, conclusosi prima della sua qualificazione.
- i contratti di apprendistato,
- contratti di lavoro intermittente,
- contratti di lavoro domestico
- qualora il giovane sia assunto con la qualifica di dirigente.
Agevolazioni contributive per assunzioni degli over 50
- almeno cinquant’anni di età;
- disoccupati da almeno 12 mesi.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e intermittente.
Agevolazioni contributive per assunzioni di donne svantaggiate
Per i datori di lavoro é prevista una riduzione, sena alcun massimale, pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, inclusi i contributi INAIL qualora assumono donne svantaggiate.
L’articolo 4, commi dall’ 8 all’ 11, della legge n. 92 del 2012 ha previsto la suddetta agevolazione per le assunzioni di donne svantaggiate, cioé aventi i seguenti requisiti (alternativi):
Agevolazioni contributive per assunzioni di donne vittime di violenza
- donne disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 150/2015;
- beneficiarie di aiuti erogati dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza (art. 105-bis del D.L. n. 34/2020)