Tra gli incentivi per le assunzioni di nuovi dipendenti non vi sono più, in quanto scaduti al 31 dicembre 2023 quelli riguardanti le assunzioni:

  1. dei giovani under 36;
  2. donne in particolari condizioni svantaggiate;
  3. bonus NEET;
  4. assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Decontribuzione Sud

La decontribuzione Sud, introdotta dalla legge di bilancio 2021, è stata oggetto di proroga, per cui tale incentivo termina il  30 giugno 2024. Il suddetto incentivo, a favore delle imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno, è pari ad una riduzione contributiva del 30 per cento per ogni lavoratore a favore di tutti gli imprenditori ad esclusione del settore agricolo, finanziario e dei contratti di lavoro domestico.

L’INPS con il messaggio n. 4695 del 2023 ha evidenziato che l’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di Bilancio 2021), ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applichi fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

– in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;

– in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;

– in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

La decontribuzione in trattazione è stata applicata, a partire dalla mensilità di luglio 2022, ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF)

Super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato

Con l’articolo 4 del D.Lgs. n. 216 del 2023 è stato previsto un incentivo, a favore delle imprese che assumono nuovi dipendenti, consistente in una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato. In particolare l’art. 4 dispone che “… i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e’ maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L’agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e’ superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente. L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il costo riferibile all’incremento occupazionale e’ pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

4. Nessun costo e’ riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

5. Per lo stesso periodo d’imposta di cui al comma 1, al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, e’ moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.

7. Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo. “

Pertanto, nel rispetto delle condizioni presupposte, la c.d. super deduzione sarà pari:

  • al 120 per cento per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
  • al 130 per cento per chi assume lavoratori “svantaggiati” (allegato 1 del DL n. 216/2023):
    • persone con disabilità;
    • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 e le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 381/1991;
    • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
    • donne di qualsiasi età con almeno due figli minorenni, vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti (articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014);
    • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione;
    • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
    • lavoratori con sede di lavoro in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Sono escluse dal fruire di detta super deduzione le società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. 

Bonus per l’assunzione di dipendenti che usufruiscono del SFL e Assegno di inclusione (ADI) c.d. reddito di inclusione

Per l’assunzione di persone titolare dell’assegno di inclusione e per quelle effettuate attraverso il supporto per la formazione e il lavoro è prevista un esonero contributivo, della durata massima di 12 mesi, pari:

  • alla totale dei contributi INPS a carico del datore di lavoro – a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato – nel limite massimo di 8.000 euro annui per un anno. .
  • al 50 per cento della contribuzione INPS, a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, nel limite di 4.000 euro per un anno e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.

I requisiti e condizioni per usufruire dell’agevolazione contributiva per le assunzioni di persone titolari del reddito di inclusione ed attraverso il supporto per la formazione e il lavoro sono:

 le tipologie di contratto stipulabili:

– contratto subordinato a tempo indeterminato (pieno o parziale)
– contratto di apprendistato professionalizzante
contratto subordinato a tempo determinato (pieno o parziale), anche stagionale
– trasformazione da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (nel limite massimo di durata sono inclusi anche i mesi agevolati con contratto a termine)

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro:

– che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL;
– che sia in possesso del DURC;
– che rispetti il CCNL e gli eventuali contratti territoriali e aziendali sottoscritti;
– che sia in regola con il collocamento dei disabili, previsto dall’art. 3 della legge n. 68/1999 (fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario dell’Assegno di inclusione iscritto alle liste presso il collocamento obbligatorio).
 

Limitazioni

1. Il lavoratore assunto con l’incentivo non potrà essere licenziato nei 24 mesi successivi all’assunzione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
– in caso di licenziamento al di fuori dei casi prospettati, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili.
2. L’incentivo è concesso nei limiti previsti dagli aiuti “de minimis”.
 
Legge: art. 10, D.L. 48/2023
Prassi: INPS, circ. 111/2023

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di attivazione al lavoro tramite la partecipazione a progetti di:

  • formazione e accompagnamento al lavoro;
  • qualificazione e riqualificazione professionale;
  • politiche attive del lavoro, comunque denominate;
  • progetti utili alla collettività;
  • servizio civile universale.

Agevolazione contributiva per l’assunzione dei disoccupati titolare di NASpI

Anche per l’anno 2024 continua a trovare applicazione l’agevolazione di cui al comma 10-bis dell’articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. legge Fornero) e dall’articolo 24 del Dlgs n. 150/2015. Tale disposizione prevede pr le aziende che assumono disoccupati, senza limiti di età, che percepiscono  un trattamento NASpI un contributo mensile pari al 20 per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. La durata dell’agevolazione è di due anni e per le sole assunzioni a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato.

Sono esclusi da tale agevolazioni le assunzioni di dipendenti “che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.”

Agevolazioni contributive per assunzioni degli under 30 

A favore dei datori di lavoro è prevista un’agevolazione, per la durata massima di 36 mesi, pari al al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile che assumono:

  1. giovani avente un età massima di 29 anni e 364 giorni;
  2. che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa, salvo che sia stato assunto precedentemente con un contratto di apprendistato professionalizzante, conclusosi prima della sua qualificazione.
Sono esclusi dall’agevolazione:
  1. i contratti di apprendistato,
  2. contratti di lavoro intermittente,
  3. contratti di lavoro domestico
  4. qualora il giovane sia assunto con la qualifica di dirigente.
Sono esclusi da tali agevolazioni le aziende che abbiano nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva a quella del lavoratore con l’agevolazione; inoltre, sempre l’azienda non deve aver proceduto, nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata al licenziamento per GMO dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero.
 
Legge: Art. 1, co 100 e ss. L. 205/2017
Prassi: INPS, circ. 40/2018

Agevolazioni contributive per assunzioni degli over 50

E’ previsto un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che assumono soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
  • almeno cinquant’anni di età;
  • disoccupati da almeno 12 mesi.
La durata dell’agevolazione contributiva vari in base alla tipologia contrattuale, come di seguito indicato: 
– 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
– 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
– 18 mesi cumulativi totali in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da termine ad indeterminato.
 
L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto; inoltre l’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e intermittente.

Legge: art. 4, comma 8 e ss, L. 92/2012
Prassi: INPS, circ. 111/2013
 

Agevolazioni contributive per assunzioni di donne svantaggiate

Per i datori di lavoro é prevista una riduzione, sena alcun massimale, pari al  50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, inclusi i contributi INAIL qualora assumono donne svantaggiate.

L’articolo 4, commi dall’ 8 all’ 11, della legge n. 92 del 2012 ha previsto la suddetta agevolazione per le assunzioni di donne svantaggiate, cioé aventi i seguenti requisiti (alternativi):

a. almeno 50 anni di età e disoccupata da oltre 12 mesi
b. di qualsiasi età, ovunque residente e priva di impiego da almeno 24 mesi
c. di qualsiasi età, priva di impiego da almeno 6 mesi e (alternativa):
– residente in un’area svantaggiata
– individuata dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla CE in data 16/09/2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23/09/2016
oppure
– come, previsto dal decreto interministeriale n. 327/2022, con una professione o assunzione in un settore economico caratterizzato da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
 
La durata massima di fruizione dell’agevolazione contributiva dipende della tipologia contrattuale ed p di seuito riportata:
 
a. contratto a tempo determinato durata fino a 12 mesi (anche in caso di proroga);
 
b. contratto a tempo indeterminato durata massima per 18 mesi;
 
c. trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato durata complessiva massima di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione (se il rapporto è stato agevolato dall’origine) ovvero dalla data di trasformazione (se il rapporto a termine non è stato agevolato).

Agevolazioni contributive per assunzioni di donne vittime di violenza

I datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori che assumano donne vittime di violenza beneficiano di un agevolazione pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro con un tetto massimo fissato a 8.000 euro l’anno, riparametrato ed applicato su base mensile.
La suddetta agevolazione, prevista dai comma 191 e 192 della legge n. 213 del 2023 (c.d. legge di Bilancio 2024), prevede tale agevolazione limitatamente al triennio 2024-2026.
 
Le condizioni per poter usufruire di tale agevolazioni sono:
 
  • donne disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 150/2015;
  • beneficiarie di aiuti erogati dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza (art. 105-bis del D.L. n. 34/2020)
La misura dell’agevolazione varia a seconda della tipologia contrattuale ed avrà una durata pari a :
 
a) 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato che potrebbe essere, nel silenzio della norma, anche a tempo parziale (in quest’ultimo caso, ovviamente, in proporzione all’orario ridotto);
b) 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione;
c) è per 18 mesi in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
 
Legge: art. 1, co 191 e ss,L. 213/2023
 

Agevolazioni contributive per assunzioni di persone con disabilità

E’ previsto un incentivo contributivo per i datori di lavoro del settore privato che assumono soggetti disabili pur non essendone tenuti per legge.
La suddetta agevolazione, rapportata alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto e dalla tipologia contrattuale.
 
La misura dell’agevolazione è di seguito indicata:
1) contratto a tempo indeterminato
70% della retribuzione mensile lorda, per una durata di 36 mesi, in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al DPR n. 915/781;
35% della retribuzione mensile lorda, per una durata di 36 mesi, in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al DPR n. 915/78
70% della retribuzione mensile lorda, per una durata di 60 mesi, in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
 
2) contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi
70% della retribuzione mensile lorda, per una durata di 60 mesi, in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
 
Legge: art. 13, L. 68/1999
Prassi: INPS, circ. 99/2016