AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 21 dicembre 2021
Attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. modifiche alla determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1.06.2021 con proroga dei termini
Il 17 dicembre u.s. è stata pubblicata la determinazione direttoriale n. 480037 che modifica la Determinazione direttoriale prot. n. 172999/RU del 1.06.2021 (da ora DRA), con particolare riferimento ai termini e ad alcuni contenuti previsti dagli artt. 4, 5, 6, 8 e 10.
Nello specifico, le modifiche apportate sono le seguenti:
1. Proroga al 28 febbraio 2021 del termine per la presentazione delle autocertificazioni volte ad ottenere i nulla osta di esercizio per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici e per gli apparecchi ante 2003 (di cui agli articoli 4 e 5 della DRA);
2. Possibilità di presentazione, entro il 28 febbraio 2022, delle autocertificazioni volte ad ottenere i nulla osta di esercizio anche per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che distribuiscono tagliandi e che siano già installati in esercizio alla data del 1 giugno 2021. Al comma 5 dell’articolo 5 come modificato dalla recente determinazione, è previsto, inoltre, che i suddetti apparecchi debbano essere sottoposti a certificazione entro il termine del 31 dicembre 2022;
3. Proroga al 30 giugno 2022 del termine per la richiesta dei nuovi nulla osta di esercizio per gli apparecchi comma 7a e comma 7c già certificati (di cui all’articolo 6 della DRA) e per i quali rimangono validi sia la precedente certificazione che il nulla osta di distribuzione. Per questi apparecchi, inoltre, viene chiarito che in occasione del rilascio del nuovo nulla osta di esercizio sarà consegnato un nuovo dispositivo di identificazione elettronica, solo qualora l’esistente sia smarrito o non funzionante;
4. Possibilità di ubicare gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che non distribuiscono tagliandi già installati, oggetto, pertanto, di autocertificazione ai sensi dell’articolo 5 della DRA, in tutte le tipologie di locali e, quindi, anche nei luoghi di attuale ubicazione;
5. Proroga al 1 luglio 2022 dell’applicazione della nuova regolamentazione prevista sia dalla DRA che dalla determinazione direttoriale relativa alle regole tecniche di produzione (DRTEC) agli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.. Tale regolamentazione, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non è applicabile “…in relazione alle attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337… che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività di spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968″ per i quali, quindi, è fatta salva la disciplina dello spettacolo viaggiante.
Con riferimento ai punti sub 1), 2) e 3), si sottolinea che, poiché a partire rispettivamente dal 1 marzo 2022 e dal 1 luglio 2022 gli apparecchi in esercizio dovranno essere dotati dei nuovi titoli autorizzatori e relativi dispositivi di identificazione elettronica, sarà cura degli aventi diritto presentare la necessaria autodichiarazione in tempo utile, considerando, pertanto, anche i tempi procedimentali di rilascio.
Si ricorda che, come previsto dalla circolare n. 36 del 14 ottobre 2021, la presentazione telematica, attraverso l’area riservata del sito istituzionale, delle autocertificazioni da parte dei possessori di apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 e dei possessori di apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art. 14-bis, comma 5, del DPR n. 640/1972 già installati alla data del 1° giugno 2021, ai fini del rilascio dei nuovi titoli autorizzatori necessari per la messa in esercizio degli apparecchi, è già possibile dal 25 ottobre u.s.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 14 ottobre 2021, n. 36 - Attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.
- Modifiche a D.D. n. 172999 dell’01/06/2021 - Regole amministrative per produzione, importazione, installazione e utilizzo in locali aperti al pubblico di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, c. 7 del T.U.L.P.S. ivi compresi parametri…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Determinazione 01 giugno 2021, n. 172999/RU - Regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma…
- Modifica delle regole amministrative per gli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S - AGENZIA DELLE DOGANE - Determinazione 16 dicembre 2021, n. 480037/RU
- AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 04 marzo 2022 - Imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14 bis, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640 connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110,…
- Chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI) per gli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS - Circolare n. 6 del 13 febbraio 2023 dell'Agenzia delle Dogane
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…