Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC) – Definizione delle modalità applicative dell’opzione prevista ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 167 Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 – Provvedimento n. 213637 del 30 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Provvedimento n. 213637 del 30 aprile 2024 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC) - Definizione delle modalità applicative dell’opzione prevista ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 167 Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dall’articolo [...]

Autorizzazione alla vendita di aromi e smaltimento di scorte non conformi – Modifica determinazione direttoriale n. 92923 del 29/03/2021 – AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 248171/RU del 29 aprile 2024

AGENZIA delle DOGANE - Determinazione n. 248171/RU del 29 aprile 2024 Autorizzazione alla vendita di aromi e smaltimento di scorte non conformi - Modifica determinazione direttoriale n. 92923 del 29/03/2021 Articolo 1 Modifiche alla determinazione direttoriale del 29 marzo 2021 protocollo n. 92923/RU 1. Alla determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, protocollo n. 92923/RU, recante [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 10773 depositata il 22 aprile 2024 – Una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto

Una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto

Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo sussiste il fumus del delitto di autoriciclaggio nell’ipotesi di versamento di denaro per estinguere debiti ed ipoteche immobiliari ed è irrilevante che l’operazione sia tracciabile, ricorrendo comunque un ostacolo all’individuazione del compendio delittuoso

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 18 aprile 2024, intervenendo in tema di sequestro preventivo ed autoriciclaggio, ha ribadito il principio secondo cui "... in tema di sequestro preventivo, ricorre il "fumus" del delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi di versamento di denaro, provento del delitto presupposto, presso un istituto [...]

La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti; solo ove il lavoratore contesti la la corrispondenza tra la retribuzione effettivamente erogata e la busta paga , l’onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore

La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti; solo ove il lavoratore contesti la la corrispondenza tra la retribuzione effettivamente erogata e la busta paga , l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 3466 depositata il 7 febbraio 2024 – Ai fini di cui all’art. 21 d.P.R. 131/86, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata

Ai fini di cui all’art. 21 d.P.R. 131/86, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata

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