CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3235 depositata il 5 febbraio 2024 – La disciplina della decadenza ex art. 32, comma 4, L. n. 183/10 si applica in caso di cessione di azienda solo quando venga impugnata la cessione ex art. 2112 c.c., oppure quando si impugni il licenziamento intimato prima della cessione, ed ovviamente quando si impugni il licenziamento intimato dal cessionario dopo la cessione. Non viene in rilievo la disciplina dei licenziamenti quando il lavoratore chieda che si accerti la continuità del rapporto alle dipendenze del cessionario
CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3235 depositata il 5 febbraio 2024 Lavoro - Invalidità licenziamento - Onere di impugnazione - Pagamento differenze retributive - Cessione di azienda - Termine di decadenza - Accoglimento Fatti di causa 1.- La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza in atti, in parziale riforma della sentenza impugnata [...]