AGENZIA delle DOGANE – Comunicato del 2 gennaio 2023
Avviso – Attestazione di origine eliminazione form a per paesi spg e nuova attestazione per merci originarie di Singapore
Si segnalano di seguito le recenti novità in materia di attestazione dell’origine per le merci importate dai Paesi SPG e da Singapore.
Per quanto attiene alle importazioni dai paesi SPG, in considerazione dell’adesione degli stessi al Sistema Registered EXporter (REX), avvenuta in momenti diversi a partire dal 1° gennaio 2017, i competenti Servizi della Commissione europea hanno comunicato che, a far data dal 1° gennaio 2023, non è più possibile inserire in dichiarazione doganale il riferimento al certificato FORM A mediante indicazione del codice documento N865, la cui validità è cessata in pari data.
Pertanto, ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale, si ribadisce quanto già comunicato con nota prot. n. 61168/RU del 16/11/2017 dell’allora Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione – Ufficio Integrazione Applicativa, che – per praticità – si riporta di seguito (aggiornato in base alla nuova codifica dei campi della dichiarazione doganale):
“Un operatore economico che intende importare nella UE merci di origine di un paese beneficiario SPG con un trattamento tariffario preferenziale, ricevuta l’attestazione (NOTA 1) di origine, deve preliminarmente controllare l’esistenza e la validità del codice REX dell’esportatore, consultando il sistema unionale al seguente link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=it&Screen=0&Type=&Number=&Expand=false […]
Verificato che il Codice REX corrisponde all’ESPORTATORE REGISTRATO che ha fornito l’attestazione di origine, si compila la dichiarazione di importazione inserendo nel data element 4/17 un codice preferenza SPG (2XX) e nel data element 2/3 – “Documenti presentati/Certificati” quanto segue:
– Se il valore totale dei prodotti originari non è superiore a 6.000 Euro (NOTA 2) tutti i codici di seguito riportati:
– C100 – “Numero di esportatore registrato” nel campo “Tipo documento” e il Codice REX dell’ESPORTATORE REGISTRATO nel campo “Identificativo documenti presentati”;
– U164 – “Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti non superiore a 6.000 Euro” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati”.
– Se il valore totale dei prodotti originari è superiore a 6.000 Euro (NOTA 3) tutti i codici di seguito riportati:
– C100 – “Numero di esportatore registrato” nel campo “Tipo documento” e il Codice REX dell’ESPORTATORE REGISTRATO nel campo “Identificativo documenti presentati”;
– U165 – “Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti superiore a 6.000 Euro” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati”.”
Si sottolinea, pertanto, che non è più possibile utilizzare il codice documento N865 relativo al FORM A.
Per quanto attiene alle importazioni da Singapore, si rappresenta quanto segue.
Come comunicato dai competenti Servizi della Commissione europea, alla luce delle modifiche intervenute all’Accordo di Libero Scambio (ALS) tra UE e Singapore (in corso di pubblicazione), con decorrenza 1° gennaio 2023, il trattamento preferenziale eventualmente richiesto per le merci importate da detto Paese può essere concesso mediante indicazione nella dichiarazione doganale del codice documento U101, riferito all’attestazione di origine di un esportatore registrato. Tale attestazione non è vincolata ad alcuna soglia di valore.
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Note:
(1) L’attestazione di origine (Art. 92 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (RE)) fornita da un esportatore REX può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta l’identificazione dell’esportatore interessato e delle merci in questione. Essa, compilata in inglese, francese o spagnolo, deve contenere i seguenti dati: nome e indirizzo dell’esportatore e del destinatario, descrizione delle merci e data di emissione e deve recare altresì gli elementi previsti dall’allegato 22-07 del Regolamento di esecuzione
(2) Al fine della determinazione del valore delle merci delle quali si attesta l’origine, inferiore o superiore a 6.000 Euro, il valore di transazione è definito negli artt. 70 e 71 del Codice Doganale dell’Unione (CDU) Regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013.
(3) Vedasi nota 2.