Bilancio: Termini e responsabilità del deposito

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro

sanzione per tardivo deposito bilancioIl termine ordinario per l’approvazione del bilancio è statuito dall’art. 2364 c.c. per le Spa e Sapa e dall’art. 2478 bis c.c. per le s.r.l. è deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura  dell’esercizio sociale. Il termine del deposito del bilancio presso il registro delle imprese è stabilito dall’art. 2435 c.c., il quale prevede che il bilancio, entro trenta giorni dall’approvazione,  corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428  (relazione sulla gestione) e  2429 (la relazione del collegio sindacale)  e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.
Trova applicazione l’art. 3, comma 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, secondo cui – nell’ipotesi in cui il termine per l’adempimento cada di sabato o giorno festivo – i 30 giorni utili per l’invio telematico, ovvero per il deposito su supporto informatico, decorrono dal primo giorno lavorativo successivo.
Qualora la predetta normativa relativa al deposito non sia rispettata è prevista l’applicazione della sanzione a carico dell’organo amministrativo su cui incombe l’obbligo.  Il pagamento della sanzione da parte di un amministratore non ha effetto liberatorio sugli altri componenti del consiglio di amministrazione. L’obbligo di depositare il bilancio presso l’Ufficio del registro fa carico, infatti, a ciascun amministratore, con l’effetto che, se l’obbligo rimane inevaso, ognuno risponde per sé.
Il procedimento relativo al bilancio si conclude con il suo deposito presso il registro delle imprese. Al riguardo, l’art. 2435, comma 1, c.c. impone agli amministratori di trasmettere a tale ufficio, entro 30 giorni dall’approvazione una copia del bilancio, la relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.), la relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) e il verbale di approvazione dell’assemblea (o del Consiglio di sorveglianza).

L’art. 2360 c.c. sanziona l’inosservanza dell’obbligo di deposito camerale del bilancio, così come novellato dall’art. 9, comma 5, Legge 11 novembre 2011, n. 180, secondo cui “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Il soggetto responsabile dell’inadempienza ai sensi dell’art. 5 Legge n. 689/1981 prevede che le sanzioni in commento va applicata a ciascuno dei soggetti tenuti ad effettuare il deposito nel registro delle imprese, ovvero ad ogni amministratore, senza distinzione in funzione delle specifiche deleghe eventualmente attribuite.

In merito all’argomento trattato in questo articolo la Cassazione si è recentemente pronunciata  ribadendo il principio in base al quale “se l’obbligo del deposito del bilancio rimane non osservato, ciascuno degli amministratori risponde per fatto proprio e l’irrogazione della sanzione prescinde da qualsiasi rapporto di solidarietà. Ne deriva che il pagamento della sanzione applicata per l’inosservanza dell’obbligo in discorso a carico di uno degli amministratori non può avere effetto estintivo del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di altro amministratore, rispondendo ciascuno per un fatto proprio” (Cass. 30 novembre 2012, n. 21503). In altri termini, il pagamento effettuato da uno degli amministratori non può esercitare alcun effetto liberatorio nei confronti degli altri, ovvero nessun effetto estintivo può, quindi, attribuirsi al pagamento già effettuato da uno di essi.

La problematica sulla individuazione del responsabile, accennata precedentemente quando il legislatore pone l’obbligo in capo a una categoria di soggetti, ovvero a taluni individui, ancorché soltanto in via sussidiaria: l’art. 2406 c.c. dispone, infatti, che, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, spetta al collegio sindacale convocare l’assemblea ed “eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge”. Nel primo caso (obbligato principale), l’adempimento da parte di uno dei coobbligati esclude la responsabilità degli obbligati in via sussidiaria: diversamente, nella seconda ipotesi, ai fini della responsabilità dell’obbligato in via sussidiaria (sindaci), sarà necessario attendere lo scadere del termine previsto per l’obbligato principale (amministratori).