Bilancio: Termini e responsabilità del deposito
Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro
L’art. 2360 c.c. sanziona l’inosservanza dell’obbligo di deposito camerale del bilancio, così come novellato dall’art. 9, comma 5, Legge 11 novembre 2011, n. 180, secondo cui “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.
Il soggetto responsabile dell’inadempienza ai sensi dell’art. 5 Legge n. 689/1981 prevede che le sanzioni in commento va applicata a ciascuno dei soggetti tenuti ad effettuare il deposito nel registro delle imprese, ovvero ad ogni amministratore, senza distinzione in funzione delle specifiche deleghe eventualmente attribuite.
In merito all’argomento trattato in questo articolo la Cassazione si è recentemente pronunciata ribadendo il principio in base al quale “se l’obbligo del deposito del bilancio rimane non osservato, ciascuno degli amministratori risponde per fatto proprio e l’irrogazione della sanzione prescinde da qualsiasi rapporto di solidarietà. Ne deriva che il pagamento della sanzione applicata per l’inosservanza dell’obbligo in discorso a carico di uno degli amministratori non può avere effetto estintivo del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di altro amministratore, rispondendo ciascuno per un fatto proprio” (Cass. 30 novembre 2012, n. 21503). In altri termini, il pagamento effettuato da uno degli amministratori non può esercitare alcun effetto liberatorio nei confronti degli altri, ovvero nessun effetto estintivo può, quindi, attribuirsi al pagamento già effettuato da uno di essi.
La problematica sulla individuazione del responsabile, accennata precedentemente quando il legislatore pone l’obbligo in capo a una categoria di soggetti, ovvero a taluni individui, ancorché soltanto in via sussidiaria: l’art. 2406 c.c. dispone, infatti, che, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, spetta al collegio sindacale convocare l’assemblea ed “eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge”. Nel primo caso (obbligato principale), l’adempimento da parte di uno dei coobbligati esclude la responsabilità degli obbligati in via sussidiaria: diversamente, nella seconda ipotesi, ai fini della responsabilità dell’obbligato in via sussidiaria (sindaci), sarà necessario attendere lo scadere del termine previsto per l’obbligato principale (amministratori).
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