CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 luglio 2013, n. 16463
Condono – Saldo delle rate – Sussistenza – Mancata presentazione della dichiarazione integrativa – Sanzioni – Sussistenza.
Svolgimento del processo
1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 9/9/10, depositata il 5 febbraio 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione della società L.P. srl., inerente all’atto di contestazione di sanzione, relativamente al ritardo di oltre 90 giorni nella presentazione della dichiarazione integrativa per il condono, riguardante Irpeg ed Iva per il 1998, ed equiparato ad omissione “ex lege” (art. 2 comma 7 Dpr. n. 322/98), veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il procedimento amministrativo di condono doveva ritenersi regolare con il pagamento dei vari ratei d’imposta, senza che la mancata tempestiva presentazione della dichiarazione ne potesse inficiare la validità, non essendo il relativo termine previsto a pena di decadenza, ovvero come perentorio. La L.P. resiste con controricorsi, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione
2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che erano previste delle scadenze ben precise circa il pagamento delle rate di condono, che tuttavia dovevano essere corredate anche dalla presentazione della dichiarazione integrativa mediante il modulo stabilito entro e non oltre il termine di 90 giorni dal pagamento dell’ultima terza rata stessa, stabilito per il 18.10.2004, pena il considerare quell’atto come omesso, mentre invece l’integrazione era stata presentata il 24.2.2005, addirittura in coincidenza con la verifica iniziata dalla Guardia di finanza proprio lo stesso giorno.
Il motivo è fondato. Va premesso che il testo aggiornato del Dpr. 22 luglio 1998, n. 322: “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, all’art. 2, comma 7, precisamente sancisce: “Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni (c) dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni (d) si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute e-nunciate dai sostituti d’imposta”. Orbene, ciò premesso, va osservato come la presentazione dell’integrazione costituisce un obbligo rilevante nel procedimento relativo alla definizione del rapporto fiscale mediante il beneficio concesso; e ciò onde porre l’amministrazione nella condizione di verificare la regolarità del medesimo, oltre che la ricorrenza dei relativi presupposti. Inoltre va pure osservato come risulta pacifico che la dichiarazione integrativa era stata presentata proprio il giorno in cui la verifica della Guardia di finanza era iniziata. Ciò ovviamente era rilevante ancor di più circa la invalidità dell’adempimento, specie ove si consideri che, com’è noto, in tema di imposte sui redditi, costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui all’art. 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore; il che ovviamente opera con riferimento alla verifica della polizia tributaria o all’ispezione dell’ufficio impositore (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 5398 del 04/04/2012, n. 29738 del 2008).
Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente corretto.
Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc, e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso l’atto impositivo.
Quanto alle spese del doppio grado, sussistano giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna la controricorrente al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in euro 600,00 (seicento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.