MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 21 aprile 2023
Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”
Articolo 1
1. Al decreto 4 agosto 2015 del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Nel preambolo, dopo le parole “Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;” sono aggiunte le seguenti:
“Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”);
Visto il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE);
Vista la Direttiva emanata dal sig. Ministro dell’economia e delle finanze in data 3 ottobre 2018, concernente l’attuazione, nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
Considerato il decreto del Direttore Generale delle Finanze in data 11 gennaio 2019 recante l’organizzazione dipartimentale in attuazione della direttiva 3 ottobre 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze in materia di trattamento dei dati personali”;
2) All’articolo 1, dopo la lettera “s. “UTC”: Coordinated Universal Time”, sono aggiunte le seguenti lettere:
“t. “PADES” (PDF Advanced Electronic Signature)”: modalità di sottoscrizione con firma digitale applicabile solo ai file in formato “.pdf” (Portable Document Format) che consente di memorizzare le informazioni relative alla firma digitale senza alterare il formato del file originale;
u. “CADES” (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature)”: le informazioni sulla firma digitale insieme al documento originale e alle informazioni necessarie per la verifica della validità della firma sono racchiuse in una “busta crittografata” (PKCS#7). Tale modalità di sottoscrizione si realizza in un unico file in formato “.p7m”;
v. “EML (Electronic mail)”: formato che identifica un file che contiene un messaggio email.
Può contenere l’intero messaggio di posta elettronica comprensivo di corpo del messaggio, mittente e destinatario, oggetto del messaggio, data ed eventuali allegati”;
3) All’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole “la classificazione resa disponibile“ sono sostituite dalle seguenti: “la classificazione e i controlli resi disponibili”;
b) al comma 4:
1) all’alinea, la parola “successivamente” è soppressa;
2) alla lettera b), la parola “trasmessi” è sostituita dalle seguenti parole: “durante la fase di caricamento nel sistema”;
3) alla lettera d), dopo la parola “firmati” sono aggiunte le seguenti parole: “durante la fase di caricamento nel sistema”;
4) alla lettera e), la parola “trasmessi” è sostituita dalle seguenti parole: “ammessi dal sistema, durante la fase di caricamento, e alla verifica della validità del formato ai fini della protocollazione, dopo la trasmissione”;
c) al comma 5, nel primo periodo dopo le parole “dei controlli” sono aggiunte le seguenti “degli atti” e dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “L’esito del controllo di cui alla lettera c) del comma 4 si considera comunque positivo se risulta valida almeno una delle firme apposte sui file degli atti trasmessi con sottoscrizione plurima.”.
d) al comma 6, primo periodo, le parole “a), b), c) e d)” sono sostituite con le seguenti:
“a) e c)” e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di riscontro delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, il sistema fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi.”;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. In caso di riscontro negli allegati al ricorso delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, il S.I.Gi.T. fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi. In caso di riscontro negli allegati al ricorso dell’anomalia di cui al punto a) del comma 4, il sistema iscrive il ricorso al registro generale e non acquisisce gli allegati contenenti l’anomalia riscontrata.
In caso di riscontro negli allegati al ricorso dell’anomalia di cui al punto c) del comma 4, il sistema procede comunque all’acquisizione degli allegati.
Contestualmente al verificarsi delle anomalie di cui ai punti a) e c) del comma 4, il sistema rende disponibile nell’area riservata un messaggio contenente l’indicazione dei file e le relative anomalie. In riferimento alle anomalie del punto a), le stesse informazioni relative ai soli file non acquisiti vengono inviate all’indirizzo PEC del depositante.”;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Le tipologie di formato dei file ammessi dal S.I.Gi.T. e la codifica puntuale delle anomalie con la relativa descrizione, derivanti dai riscontri di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 4, sono pubblicati ed aggiornati nell’area pubblica del Portale.”;
4) All’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole “la classificazione resa disponibile” sono sostituite dalle seguenti: “la classificazione e i controlli resi disponibili”;
b) al comma 4:
1) all’alinea, la parola “successivamente” è soppressa;
2) alla lettera b), la parola “trasmessi” è sostituita dalle seguenti parole: “durante la fase di caricamento nel sistema”;
3) alla lettera d), dopo la parola “firmati” aggiungere le seguenti parole: “durante la fase di caricamento nel sistema”;
4) alla lettera e), la parola “trasmessi” è sostituita dalle seguenti parole: “ammessi dal sistema, durante la fase di caricamento, e alla verifica della validità del formato ai fini della protocollazione, dopo la trasmissione”;
c) al comma 5, nel primo periodo dopo le parole “dei controlli” sono aggiunte le seguenti “degli atti” e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “L’esito del controllo di cui alla lettera c) del comma 4 si considera comunque positivo se risulta valida almeno una delle firme apposte sui file degli atti trasmessi con sottoscrizione plurima.”;
d) al comma 6 le parole “a), b), c) e d)” sono sostituite con le seguenti: “a) e c)” e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di riscontro nell’atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, il sistema fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi”;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, il S.I.Gi.T. fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto a) del comma 4, il sistema iscrive il ricorso al registro generale e non acquisisce gli allegati contenenti l’anomalia riscontrata. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto c) del comma 4, il sistema procede comunque all’acquisizione degli allegati. Contestualmente al verificarsi delle anomalie di cui ai punti a) e c) del comma 4, il sistema rende disponibile nell’area riservata un messaggio contenente l’indicazione dei file e le relative anomalie. In riferimento alle anomalie del punto a), le stesse informazioni relative ai soli file non acquisiti vengono inviate all’indirizzo PEC del depositante”;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Le tipologie di formato dei file ammessi dal S.I.Gi.T. e la codifica puntuale delle anomalie con la relativa descrizione, derivanti dai riscontri di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 4, sono pubblicati ed aggiornati nell’area pubblica del Portale.”;
5) All’articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale CADES (con estensione .p7m) o PADES (con estensione .pdf).”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax), nonché EML che possono contenere allegati nei formati di cui alla presente lettera;
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro o campi variabili, e di collegamenti ipertestuali;
c) possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.”;
6) L’articolo 14 è sostituito dal seguente:
“Art. 14. Adeguamento delle regole tecniche e delle misure di sicurezza e privacy”
1. Le regole tecnico operative e le misure tecnico organizzative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti individuati sono periodicamente esaminate e aggiornate sulla base di valutazioni d’impatto, ai sensi dell’art.35 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. I responsabili dello svolgimento di compiti connessi ai trattamenti dei dati personali relativi alle funzioni svolte dalle Corti di giustizia tributaria sono individuati dalla Direttiva del Ministro dell’Economia e delle finanze e dal relativo decreto del Direttore generale delle Finanze.
3. I responsabili dello svolgimento di compiti connessi ai trattamenti dei dati personali relativi alle funzioni svolte dalle Corti di giustizia tributaria hanno l’obbligo di informazione reciproca qualora vengano a conoscenza di una violazione di dati personali che possa produrre effetti sui trattamenti di dati personali effettuati da altre Corti di giustizia tributaria.”.
Articolo 2
1. Le disposizioni contenute nell’articolo 1 entrano in vigore il 15 maggio 2023.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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