MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale n. 211 del 20 novembre 2023
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè in attuazione dell’articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito
1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I è sostituita dalla seguente:
«Microcredito per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa»;
b) all’articolo 1:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «o lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «o l’esercizio»;
1.2) dopo le parole: «società di persone,» sono inserite le seguenti: «di società a responsabilità limitata,»;
1.3) le parole: «, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro» sono soppresse;
2) al comma 2:
2.1) la lettera a) è abrogata;
2.2) alla lettera c), dopo le parole: «società di persone,» sono inserite le seguenti: «società a responsabilità limitata,»;
2.3) la lettera d) è abrogata;
c) all’articolo 4:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «25.000» sono sostituite dalle seguenti: «75.000»;
2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«In deroga a quanto previsto dal primo periodo, gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle società a responsabilità limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000.»;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando i limiti di cui al comma 1, l’ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di microcredito a un singolo beneficiario non supera il 10 per cento del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall’ultimo bilancio approvato.»;
4) al comma 2, le parole: «il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «i limiti di cui ai commi 1 e 1-bis»;
5) al comma 4, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole da: «, ad eccezione» a «dieci anni» sono soppresse;
d) all’articolo 5, comma 1, alinea, la parola: «capo» è sostituita dalla seguente: «titolo»;
e) all’articolo 10, comma 1, lettera a), la parola: «fallimento» è sostituita dalle seguenti: «liquidazione giudiziale»;
f) all’articolo 13, comma 2, dopo le parole: «finanziamento concesso» sono aggiunte le seguenti: «e, per le operazioni di importo superiore a euro 50.000, in una percentuale superiore al 60 per cento di ogni finanziamento concesso»;
g) all’articolo 14, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «nove»;
h) all’articolo 15, comma 1, lettera a), le parole: «micro credito» sono sostituite dalla seguente: «microcredito»;
i) all’articolo 16, comma 2, la lettera a) è abrogata.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
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