CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2033

Tributi – Processo tributario – Regolazione delle spese giudiziali – Accoglimento del ricorso del contribuente – Compensazione parziale o totale delle spese – Ricorrenza di giusti motivi – Principio di soccombenza

Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

« Il sig. A.P. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione, limitatamente alla statuizione sulle spese, della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto il suo appello contro la sentenza di primo grado ed aveva compensato le spese.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita in sede di legittimità.

Il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 92 c.p.c., ed il vizio di omessa motivazione sulle ragioni che hanno indotto il giudice di merito a compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, nonostante l’accoglimento dell’appello del contribuente ed il totale annullamento dell’atto impositivo.

Il primo motivo è fondato e assorbe il secondo.

E’ infatti costante indirizzo di questa Corte che, in tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l’entra in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono “giusti motivi” esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2, comma primo, lett. a), della legge citata (tra le tante, di recente, Sez. Trib. n. 13460/12).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta a tale principio, non avendo in alcun modo motivato la statuizione di compensazione delle spese, e pertanto si propone la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perché questa regoli le spese dei due gradi di merito secondo il principio di soccombenza, ove non indichi motivi specifici di compensazione»; che l’Agenzia delle entrate non si è costituita;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate memorie difensive.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le conclusioni del relatore;

che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.