Corte di Cassazione sentenza n. 10477 del 22 giugno 2012
LAVORO SUBORDINATO – AGRICOLTURA – PREVIDENZA SOCIALE – ASSICURAZIONI SOCIALI: IN GENERE – DISOCCUPAZIONE
massima
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Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs.n.146 del 1997, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto.
Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 146/1997, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti, a partire da quello del 27 novembre 1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti che è vietato disattendere, in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti previdenziali la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi (Cass. civ., Sez. VI, 20/05/2011, n. 11152). Non è, pertanto, ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva, dovendosi escludere che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa e’ stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 22 maggio 2012 ai sensi dell’articolo 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’articolo 380-bis c.p.c.:
“Con ricorso al Tribunale di Foggia, (OMISSIS), operaio agricolo a tempo determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps, chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennita’ di disoccupazione per l’anno 1999; il ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione gli era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 146 del 1997, articolo 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, ivi compreso l’elemento denominato t.f.r., con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.
La domanda e’ stata rigettata dal giudice di primo grado, mentre la Corte di d’appello di Bari, con sentenza depositata il 28 ottobre 2010, l’ha accolta integralmente.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione – consegnato in data 11 febbraio 2011 all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo del servizio postale ex articolo 149 c.p.c. -, con un unico motivo.
La parte intimata non si e’ costituita in questa sede.
Il procedimento e’ regolato dagli articoli 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente principale, lamentando violazione degli articoli 46, 51 e 55 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al Decreto Legislativo n. 314 del 1997, articolo 6, comma 4, lettera a) nonche’ in relazione agli articoli 1362 e ss., 2120 cod. civ. ed alla Legge n. 297 del 1982, articolo 4, commi 10 e 11, censura la sentenza unicamente per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennita’ di disoccupazione anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.
Il ricorso e’ manifestamente fondato, per cui va trattato in camera di consiglio.
In proposito, si ricorda che questa Corte ha ripetutamente enunciato, ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, il seguente principio: “Confermandosi quanto gia’ ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ex articolo 4 – non e’ comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennita’ di disoccupazione, in considerazione della volonta’ espressa dalle parti stipulanti, che e’ vietato disattendere in forza della disposizione di cui al Decreto Legge 14 giugno 1996, n. 318, articolo 3 convertito in Legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non puo’ essere individuata in difformita’ rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non e’ ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”.
Si rileva altresi’, in proposito, che recentemente il significato della norma di cui al Decreto Legislativo n. 146 del 1997, articolo 4 individuato dalla giurisprudenza sopra citata e’ stato esplicitato anche dal legislatore, che al Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 18, comma 18, convertito nella Legge n. 111 del 2011, ha specificato che “il Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, articolo 4 e il Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2, articolo 1, comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non e’ comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
Ove si condivida il teste’ formulato rilievo, il ricorso andrebbe accolto”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, accogliendo pertanto il ricorso e cassando la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa col rigetto della domanda originaria, quanto alla richiesta di inclusione della voce t.f.r. nella base di calcolo dell’indennita’ di disoccupazione.
Le spese dell’intero processo vanno compensate, essendo stato il ricorso per cassazione promosso prima che intervenisse la legge di interpretazione autentica citata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda del (OMISSIS), quanto alla inclusione del t.f.r., nella base di calcolo dell’indennita’ di disoccupazione; compensa le spese dell’intero processo.
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