CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 maggio 2022, n. 14764
Prestazione assistenziale – Pensione di inabilità – Giudizio ex art. 445-bis c.p.p. – Regolazione delle spese di lite – Valore della causa – Criterio ex art. 13, co. 2 c.p.p.
Rilevato che
1. il Tribunale di Trani, nel giudizio ex art. 445-bis cod.proc.civ., con la sentenza n. 931 del 2016 ha condannato l’Inps ad erogare all’attuale ricorrente la pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell’Inps al pagamento dei ratei e delle spese di giudizio liquidate, con distrazione, in euro 2.000,00;
2. avverso il capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese di lite, F.A. propone ricorso per cassazione, affidato a un articolato motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste con controricorso l’INPS;
Considerato che
3. con l’unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, quali il d.m. n. 55 del 2014, artt. 2,4 e 19, l’art.91 cod.proc.civ., l’art. 24 legge n.794 del 1942, l’art. 445-bis, co.7, cod.proc.civ., e omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assume il ricorrente che l’assenza di motivazione sulla liquidazione delle spese non aveva consentito di comprendere quali fossero i parametri di riferimento utilizzati per la determinazione delle stesse e rimarca la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia – indeterminabile e attinente allo scaglione da euro 26.000.01 a 52.000,00 ancorché inferiore all’art. 13,co.2 cod.proc.civ. che prevede, per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie, un cumulo delle annualità domandate fino ad un massimo di 10 – e al compenso tabellato per le attività processuali espletate per il procedimento accertativo (n.9 del Regolamento delle tabelle parametri forensi in rapporto al III scaglione) e per il procedimento di merito (n.4 regolamento cit., in rapporto al IV scaglione);
4. il ricorso è da accogliere;
5. si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione dei valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell’art. 13 cod, proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l’accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa (Cass.n. 15656 del 2012; Cass.,Sez.Un.; n.10454 del 2015 e, da ultimo, in fattispecie sovrapponibili al ricorso all’esame, Cass. nn. 12460 del 2020 e 6558 del 2021);
6. nella specie, il valore della causa va individuato tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 in tale scaglione rientrando l’ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta, e i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di euro 472,50 per studio della controversia, euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 364,0 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50 per cento e la terza del 70 per cento, ai sensi dell’art. 4, d.m. n.55/2014) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in euro 3,903,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di euro 810,00 per la fase di studio, euro 573,50 per la fase introduttiva del giudizio, euro 769,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.750,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50 per cento e la fase istruttoria del 70 per cento, ancora ai sensi dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, cit.);
7. con riferimento alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70 per cento all’importo del parametro medio, dovendo cosi interpretarsi il disposto dell’art. 4, d.m. n. 55 dei 2014, che testualmente prevede una riduzione «fino al 70 per cento» dell’importo liquidato per tale fase (Cass. nn.16652 del 2019, 12460 del 2020 e 6558 del 2021 cit);
8. alla stregua dell’importo dianzi delineato, risulta evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata decisione sia inferiore a detti minimi né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibiiita, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato d.m. n. 55/2014, in relazione alle singole fasi processuali;
9. la sentenza va, pertanto, cassata nel capo relativo alla regolazione delle spese e, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese complessivamente in euro 5.115,0 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15 per cento, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratesi antistatario;
10. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dell’avvocato M.N. dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in euro 5.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata) per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato M.N. dichiaratosi antistatario. Condanna l’Inps al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in euro 800,00 per compensi e 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura dei 15%, con distrazione in favore dell’avvocato M.N. dichiaratosi antistatale.
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