CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 maggio 2022, n. 14764 – Ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione dei valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali, il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell’art. 13 cod, proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l’accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa