CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 maggio 2013, n. 13239
Lavoro – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione – Diploma non abilitante – Possesso di una formazione professionale specifica
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 14 maggio 2010, la Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame svolto da T. F. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda tendente ad ottenere la declaratoria di illegittimità, inefficacia del licenziamento intimato dal C. s.r.L di FKT, per violazione delle garanzie previste dall’art. 7 legge 300/70 e del principio di proporzionalità.
2. La Corte territoriale puntualizzava che:
– T. F., premesso di aver lavorato alle dipendenze del C. s.r.l. con mansioni di massokinesiterapista a far tempo dall’8/4/1991, esponeva che il datore di lavoro, in data 27.6.2006, le richiedeva la produzione di un attestato per lo svolgimento delle prescritte mansioni, al quale aveva replicato rilevandone la pretestuosità, e a cui faceva seguito lettera di licenziamento in data 7.9.2006 con la quale s’interrompeva il rapporto di lavoro con decorrenza immediata in dipendenza della carenza di requisiti soggettivi indispensabili all’espletamento delle descritte mansioni;
– la lavoratrice deduceva la nullità/inefficacia del recesso, ontologicamente disciplinare, intimato in violazione delle garanzie ex art. 7 L.n.300/70 e la violazione del principio di proporzionalità;
– il primo giudice, nel contraddittorio con il datore di lavoro, respingeva la domanda ravvisando, nella specie, un’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione sul presupposto che il diploma posseduto dalla lavoratrice non potesse più considerarsi abilitante all’esercizio dell’attività per la quale era stata assunta, posto che il sopravvenuto dm 27.7.2000 postulava per l’esercizio dell’attività di massofiosioterapista il possesso di una formazione professionale specifica, attuata mediante la frequenza di corsi di durata triennale;
– la sentenza veniva gravata dalla lavoratrice.
3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva:
– infondato il motivo di gravame sul denegato riconoscimento della natura disciplinare del licenziamento, posto che dalla lettura complessiva dell’atto si evincevano le ragioni dovute alla sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi indispensabili all’espletamento delle mansioni per cui era stata assunta;
– infondato il motivo di gravame sulla validità, su tutto il territorio nazionale, del profilo del massoterapista biennale, sulla base del rilievo secondo cui, ricostruito il quadro normativo di riferimento delle professioni sanitarie e del passaggio dal vecchio ordinamento (legge 118/71) al nuovo regime fondato sul previo conseguimento del diploma universitario (legge 502/92 e successivi d.m.), ai fini dell’equipollenza dei titoli preesistenti al diploma universitario prevista dall’art. 4, co. 1, legge n. 502 cit, era assolutamente carente l’allegazione e la dimostrazione circa il possesso di un titolo che abilitasse la T., in base alla normativa pregressa, all’iscrizione ad un albo professionale o all’esercizio di attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per essere mancante, agli atti, un riferimento specifico al titolo posseduto, onde non poteva accedersi alla prospettata equipollenza caratterizzata dall’automaticità;
– quanto alla seconda ipotesi prevista dal comma 2 del citato art. 4, che demanda ad apposito decreto interministeriale l’individuazione di ulteriori ipotesi di equivalenza, il decreto interministeriale del 27.7.2000 ha incluso, fra i titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapista, il diploma di massofisioterapista purché conseguito all’esito di un corso triennale, espressamente disponendo, per i possessori di detto titolo, la non produzione di alcun effetto sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del decreto;
– il titolo di massofisioterapista conseguito dalla T. all’esito di un corso non triennale non più valido per abilitarla allo svolgimento di detta attività professionale così determinandosi un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione che legittimava la società alla risoluzione del rapporto di lavoro;
– la mancata deduzione e dimostrazione da parte della lavoratrice, di aver frequentato un corso per il conseguimento di un valido titolo ha comportato la definitività dell’impossibilità sopravvenuta; quanto al repechage, la lavoratrice non aveva allegato un suo possibile reimpiego in altre mansioni almeno equivalenti, e la società aveva dimostrato l’impossibilità di utilizzare aliunde la lavoratrice in quanto l’organico del centro era determinato dall’azienda sanitaria presso la quale il centro era in regime di accreditamento provvisorio quale struttura riabilitativa di tipo A, onde era l’ASL, anno per anno, che stabiliva quantità e qualità delle prestazioni erogabili dalle strutture, come le figure professionali che dovevano essere presenti e la percentuale di personale dipendente ed autonomo.
4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, T. F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. La parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia violazione del principio di immodificabilità dei motivi di licenziamento per aver la Corte di merito esteso il thema decidendum, che afferiva alla sola presunta mancanza dei requisiti soggettivi necessari all’espletamento delle mansioni di massofisioterapista e, in particolare, al possesso del titolo biennale e non triennale, come sostenuto dalla società. Assume che, diversamente dal motivo indicato nella lettera di licenziamento, in sede di giudizio, a suffragio del provvedimento, sono state poste circostanze diverse, quali eventuali provvedimenti della ASL sulla cui scorta il centro avrebbe dovuto operare una riduzione di personale.
6. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 11 c.c., 1 L. 403/71, art. 6,co. 3 d.lgs. 502/92 come modif. dall’art. 7,co.3 d.lgs. 517/93, art. 9 L. 341/90, d.m. 27.7.2000, artt. 1, 2, 3, per aver la Corte di merito erroneamente interpretato la modifica legislativa, in tema di professioni sanitarie, riferita solo all’acquisizione, da parte dei nuovi diplomando, dei relativi titoli specialistici, senza incidere su posizioni lavorative ultradecennali già acquisite da lavoratori assunti in base al possesso dei titoli richiesti dalla precedente normativa. Assume, in particolare, la mancanza di divieti ex lege all’espletamento della professione in base alla precedente normativa, sulla base della previsione dei titoli biennali ad esaurimento, del principio di irretroattività della legge che non può regolamentare ex novo un rapporto sorto precedentemente con la previsione di una causa di risoluzione fondata sul possesso di requisiti diversi da quelli previgenti (il possesso del diploma biennale anziché triennale). Assume che la legislazione di riforma delle professioni sanitarie non ha riordinato altresì la figura del massofisioterapista e, invocando all’uopo, giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in tal senso anche quanto alla conservazione dei relativi corsi di formazione, conclude che il massofisioterapista biennale ha un titolo abilitante, non costituisce categoria ad esaurimento ma di profilo valido su tutto il territorio nazionale.
7. Con il terzo motivo, deducendo ancora violazione di norme di legge (art. 1464 c.c.), la ricorrente si duole che la corte territoriale non avesse considerato che non era stata fornita alcuna prova in ordine ad indicazioni provenienti dalla Regione Campania o dalle aziende sanitarie circa l’obbligo, per i centri convenzionati, di condizionare il mantenimento in servizio del personale al possesso del titolo abilitante (diploma di massofisioterapista conseguito all’esito di un corso triennale) richiesto dalla società intimata e ad eventuali negative conseguenze in punto di rimborsi, onde l’attività professionale ben poteva ancora svolgersi ad esaurimento, salva la possibilità di conseguire, in costanza di rapporto, il titolo triennale.
8. Con l’ultimo motivo, la ricorrente lamenta, infine, violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, ed, al riguardo, osserva che non era stata esaminata, né comunque provata, l’impossibilità di utilizzare la ricorrente in altre mansioni.
9. I motivi non sono meritevoli di accoglimento alla stregua del precedente specifico di questa Corte di legittimità, sentenza n. 8050 del 2012, cui il Collegio intende dare continuità.
10. Il primo motivo è infondato.
11. Al riguardo basta osservare che la censura che con tale motivo si introduce appare del tutto generica, laddove la precisa ragione giustificativa della decisione si rinviene, in coerenza con le motivazioni del recesso esercitato dal datore di lavoro e con i poteri di qualificazione giuridica devoluti al giudice dell’impugnazione, nell’esistenza di una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro, derivante dalla mancanza in capo alla lavoratrice, per effetto di disposizioni normative sopravvenute, del titolo professionale necessario per l’esercizio dell’attività lavorativa richiesta dal datore di lavoro e come tale idonea ad incidere sulla funzionalità della relativa organizzazione di lavoro.
12. Nessuna indebita conversione dei motivi del licenziamento (che, intimato per mancanza di un requisito soggettivo, sarebbe stato confermato per ragioni inerenti alla sfera organizzativa dell’impresa) è, pertanto, ravvisabile, avendo, piuttosto, la Corte territoriale valutato il recesso alla luce dei criteri normativi previsti dall’art. 1464 c.c., e, quindi, alla luce di un criterio prognostico circa la possibile ripresa della funzionalità del rapporto senza significativi pregiudizi per l’organizzazione del datore di lavoro.
13. Anche il secondo motivo è infondato.
14. Giova, al riguardo, rammentare come, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, il vizio di violazione di legge deve svolgersi nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del giudice del merito, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, in coerenza con la funzione di garanzia dell’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di legittimità, mentre l’allegazione di una presunta erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, si rivela estranea all’esatta interpretazione della legge e rientra nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo attraverso il vizio di motivazione (v., ex multis, Cass. 18375/2010).
15. Ciò precisato, deve osservarsi come il ricorso, dopo aver passato in rassegna le disposizioni normative nel caso pertinenti, non specifica (se non per il profilo dell’irretroattività della legge) sotto quale aspetto la ricognizione della fattispecie astratta, operata dalla Corte di merito, appaia incompatibile con i criteri di interpretazione legale, sì da rendere l’interpretazione offerta irriducibile al contenuto precettivo della norma.
16. Ed, al riguardo, basta osservare come la ricorrente assuma che la lettura della disciplina normativa fatta propria dalla Corte di merito contrasti con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 5225 del 2007, sulla quale, invece, si fonda, condividendone il contenuto, la decisione impugnata.
17. Ha, infatti, rilevato il Consiglio di Stato, escludendo l’illegittimità del DL. 27 luglio 2000, il quale annovera fra i titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapista di cui al D.M. n. 741 del 1992 il diploma di massofisioterapista, solo se conseguito all’esito di un corso triennale, che una corretta interpretazione della L. n. 42 del 1999, art. 4, commi 1 e 2, di cui il decreto citato costituisce attuazione, porta a disattendere un’impostazione secondo cui tutti i titoli preesistenti devono essere riconosciuti come equipollenti ai diplomi universitari di nuova istituzione.
18. Nell’esaminare, infatti, la disciplina prevista dalla citata L. n. 42 del 1999, la quale ha disciplinato in modo innovativo e con riferimento a tutte le professioni sanitarie (già definite come “ausiliarie”) il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo regime, fondato sul previo conseguimento del diploma universitario, ha osservato il Consiglio di Stato che l’equipollenza può operare in via automatica solo se il relativo diploma sia stato conseguito all’esito di un corso già regolamentato a livello nazionale, e cioè solo in presenza di moduli formativi la cui uniformità ed equivalenza fosse già stata riconosciuta nel regime pregresso.
19. Nel caso dei massofisioterapisti la L. n. 403 del 1971, istitutiva di tale professione sanitaria ausiliaria, non dettava norme sul relativo percorso formativo, sicché lo stesso è stato disciplinato in modo difforme sul territorio nazionale, con la conseguenza che i titoli rilasciati all’esito dei corsi in questione non potevano, in realtà, fruire di alcun riconoscimento automatico, con piena equiparazione al titolo di fisioterapista acquisito nel vecchio ordinamento sulla base di percorsi didattici i cui contenuti erano stati precisamente normali.
20. Il D.l. 27 luglio 2000, è stato, quindi, ritenuto esente da profili di illegittimità, “prendendo lo stesso atto di una situazione di base contrassegnata dall’evidente disparità dei vari percorsi formativi, selezionando all’interno di essi quelli ritenuti in grado di fornire all’operatore una formazione di livello adeguato all’esercizio di una attività professionale altrimenti riservata a soggetti che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore ed abbiano positivamente frequentato un corso di laurea triennale”.
21. Nel contesto normativo evidenziato, del tutto irrilevante appare, quindi, l’evocato principio di irretroattività della legge, dal momento che scopo della normativa in esame è stato proprio quello di regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento delle professioni sanitarie, stabilendo criteri e modalità per garantire, in un settore particolarmente sensibile e delicato, l’equivalenza dei nuovi titoli professionali a quelli preesistenti, e, quindi, omogenei livelli professionali, anche attraverso la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione (v. L. n. 42 del 1999, art. 4, comma 2).
22. Infondato è anche il terzo motivo.
23. Premesso che, alla luce del quadro normativo evidenziato, il possesso di un titolo di massofisioterapista conseguito all’esito di un corso biennale (quale quello posseduto dalla ricorrente) non era più valido per abilitare allo svolgimento dell’attività professionale, ha accertato, per il resto, la Corte partenopea che la lavoratrice non aveva dedotto, né tantomeno provato, di aver frequentato, o almeno iniziato a frequentare, un corso per il conseguimento di un valido titolo per l’esercizio della professione di fisioterapista, sicché l’impossibilità della prestazione non si configurava più solo come temporanea, ma era divenuta definitiva.
24. A fronte di tale accertamento, le considerazioni svolte dalla ricorrente improntate sull’assenza di concreti pregiudizi derivati per il datore di lavoro dalla permanenza presso il Centro della dipendente pur sprovvista di idoneo titolo professionale, non evidenziano, comunque, sotto qual profilo non siano, nel caso, ravvisabili i presupposti della fattispecie normativa dell’art. 1464 c.c., tenuto conto del necessario nesso di collegamento che deve sussistere fra il possesso di idoneo titolo abilitativo e lo svolgimento della relativa attività professionale, in relazione ai requisiti professionali richiesti dalla legge per l’erogazione delle prestazioni sanitarie eseguibili nella struttura, e della prognosi negativa che, alla luce delle circostanze del caso concreto, ha ritenuto di dover formulare la Corte di merito circa la possibilità di una proficua ripresa della funzionalità del rapporto di lavoro.
25. Tanto basta per affermare la legittimità del recesso ex art. 1464 c.c., rispetto al quale, per come ha chiarito questa Suprema Corte, è indispensabile stabilire di volta in volta se vi siano elementi in grado di rendere oggettivamente prevedibile la cessazione dell’impossibilità ed il tempo occorrente, potendo, in tal contesto, le ragioni organizzative dell’impresa giustificare l’interesse alla risoluzione del rapporto di lavoro anche in caso di assenza prevedibilmente di breve durata, come, al contrario, escluderne l’interesse in caso di assenza prevedibilmente prolungata, ma pur sempre entro Ì confini della ragionevolezza (v., ex multis,Cass., 1591/2004).
26. Non accoglibile è, infine, l’ultimo motivo.
27. Ha accertato, al riguardo, la Corte territoriale che la società intimata aveva sofferto di una riduzione di quasi il 50% della capacità operativa annuale, con conseguente ridimensionamento del personale ammesso al rimborso, e che, peraltro, la ricorrente stessa non aveva fornito nessuna, sia pur minima, allegazione circa la possibilità di essere adibita ad altre mansioni.
28. Trattasi di valutazione di merito, motivata in termini sufficienti e non contraddittori e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.
29. In definitiva il ricorso va rigettato.
30. Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, sulla quale consta un unico precedente di legittimità, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; spese compensate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2117 depositata il 24 gennaio 2023 - Al licenziamento per giustificato motivo oggettivo trova applicazione l'art. 7 della legge n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012 e ratione temporis vigente, in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 settembre 2019, n. 23789 - In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31521 - L'obbligo di repechage costituisce una creazione giurisprudenziale ed inoltre non è applicabile a tutte le tipologie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nel licenziamento per…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 novembre 2022, n. 33477 - Il requisito dell'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla contestazione degli addebiti applicabile con riferimento al licenziamento individuale per giusta causa o giustificato motivo…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 749 depositata il 12 gennaio 2023 - In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 gennaio 2019, n. 192 - In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…