CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 luglio 2013, n. 16504
Lavoro – Licenziamento inefficace – Risarcimento del danno – Prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del preavviso – Consenso del datore di lavoro
Svolgimento del processo
Con sentenza del 15/18 ottobre 2007, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso di L. M., dichiarava inefficace il licenziamento intimato allo stesso da S. P. in data 6.10.2004 e condannava quest’ultimo al risarcimento del danno nella misura di sei mensilità nonché al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni relative ai mesi di settembre ed ottobre 2004 e del TFR, respingendo la proposta domanda riconvenzionale.
Con atto depositato in data 3 marzo 2008, lo S. proponeva appello deducendo la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto che il licenziamento intimato con lettera del 6.9.2004 fosse stato tacitamente revocato per aver consentito, il datore di lavoro, la prosecuzione dei rapporto dopo la scadenza del preavviso e che, quindi, allorquando il lavoratore era stato allontanato dal posto di lavoro il 7.10.2004 era stato nuovamente licenziato. Tale conclusione, infatti, non aveva tenuto conto della durata del preavviso stabilita dal CCNL di categoria in venti giorni, e non in quindici come erroneamente indicato nella lettera di licenziamento, e, comunque, non era fondata su una puntuale indagine sulle effettive motivazioni che avevano portato alla prosecuzione del rapporto, senza considerare che la continuazione dell’attività lavorativa poteva essere valutata come idonea a costituire prosecuzione del rapporto solo in caso di durata molto più lunga rispetto a quella di pochi giorni; deduceva, inoltre, relativamente al quantum debeatur, che il Tribunale, pur avendo rilevato che il datore di lavoro aveva corrisposto a mezzo di bonifici bancari la somma complessiva di € 63.687,72 a fronte di un compenso dovuto di € 50.312.92 come da buste paga redatte sulla base del vigente CCL di categoria, aveva ritenuto che la maggior somma erogata sarebbe servita a “coprire” le tredicesime e quattordicesime mensilità, i r.o.l., le ferie e festività e lo aveva condannato al pagamento delle retribuzioni dei mesi di settembre ed ottobre e dell’intero TFR. senza riconoscere la ulteriore corresponsione della somma di € 1.500,00 e senza tener conto erroneamente che le mensilità aggiuntive ed il mese di settembre risultavano pagati in busta paga e che nel mese di ottobre erano dovuti solo i primi sei giorni. L’appellante lamentava poi il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione della somma di € 13.374,80 per essere stata ritenuta “non sufficientemente argomentata in fatto e diritto”, in quanto lo stesso Tribunale aveva accertato e riconosciuto che il pagamento della maggior somma era stato effettuato in conto di future prestazioni poi mai eseguite a causa della risoluzione del rapporto; insisteva, quindi, per l’accoglimento della domanda riducendola a €10.145,01 a seguito della detrazione del TFR. ferie e permessi residui e primi sei giorni di ottobre 2004, ancora dovuti. L. M. si costituiva contestando il fondamento dell’appello del quale chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 25 giugno/15 settembre 2010, l’adita Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condannava lo S. al pagamento, in favore del L., della retribuzione relativa ai sei giorni di ottobre 2004 e del TFR, oltre accessori come per legge.
A sostegno della decisione osservava che, avendo il datore di lavoro fatto svolgere l’attività lavorativa anche dopo il periodo di preavviso, poiché risultava dai documenti in atti che lo S. aveva intimato il licenziamento all’appellato con lettera del 6 settembre 2004, pervenuta il 7 settembre 2004, con preavviso di giorni 15 a decorrere dal 7 settembre 2004 (scadenza 21.09.2004), il protrarsi dell’attività lavorativa per circa quindici giorni era idonea a configurare la revoca tacita del recesso. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre P. S. con due motivi.
Il L. è rimasto intimato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso lo S. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2118 cod.civ., degli artt. 112, 115, 116 e 437 c.p.c., della legge n. 604/1966 e successive modifiche, dell’art 136 ceni commercio e terziario del 2.7.2001 (art. 360 n.3), carente e/o insufficiente ed illogica motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)
Lamenta che la Corte d’appello abbia statuito che lo stesso avrebbe, con comportamento concludente, revocato il licenziamento intimato al lavoratore il 6.9.2004, consentendo, in tal modo, la prosecuzione del rapporto per altri quindici giorni.
Fa presente che detto Giudice, però, non avrebbe considerato quanto prospettato dalla difesa in ordine alla circostanza per cui, a norma dell’art. 136 del CCNL vigente all’epoca, “il preavviso di licenziamento decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese ed ha durata di venti giorni”; decorrendo, dunque, il preavviso intimato il giorno 7 settembre solo dal 16 settembre ed avendo durata di venti giorni, il rapporto sarebbe cessato il 6 ottobre 2004. Nessun nuovo licenziamento verbale, dunque, sarebbe stato intimato al L. quando si presentò al lavoro il 7 ottobre, nonostante che, per errore, nella sua lettera di licenziamento il datore di lavoro avesse indicato la decorrenza del 7 settembre ed una durata di soli quindici giorni.
Come già precisato nel ricorso in appello, infatti, l’errata indicazione nella lettera di licenziamento della decorrenza e della ridotta durata del preavviso, mai avrebbe potuto modificare i termini legali in essere, in particolare per quel che attiene la durata del preavviso che ben può essere superiore a quella contrattuale ma mai, ovviamente, inferiore.
Palese, pertanto, la violazione dell’art. 1362 cod.civ., non avendo, la Corte d’appello, correttamente valutato il comportamento e la volontà delle parti alla luce degli accadimenti riferiti alla fattispecie, ai sensi dell’art. 2118 c.c., che stabilisce che ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro dando il preavviso nel rispetto dei termini e dei modi stabiliti dagli usi (evidentemente anche del CCNL di categoria), e conseguentemente anche della legge 604/66 in tema di licenziamenti individuali e dell’art. 136 del CCNL che fissa la durata del preavviso.
La Corte territoriale, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto che la modifica del termine di preavviso dovesse essere comunicata al lavoratore per iscritto. Inoltre, la prosecuzione del rapporto di lavoro per pochi giorni, poi, non poteva assolutamente essere considerata come revoca tacita del licenziamento.
Il motivo è infondato, in quanto, in punto di diritto, è erronea la prospettazione, fatta nel presente ricorso, di un preavviso che decorrerebbe necessariamente sulla base delle disposizioni contrattuali ed al di fuori di una espressa previsione nella lettera di recesso; infatti, la concessione del preavviso non si pone come effetto previsto dalla legge ma deve essere espresso dalla parte recedente (Cass. n. 9973/2003).
E’, pertanto, immune da vizi la statuizione della Corte territoriale che ha desunto dalla prosecuzione di fatto del rapporto l’esistenza di una revoca tacita del licenziamento con valutazione di merito, rapportata “alle motivazioni che possono averla giustificata”, non suscettibile di sindacato in questa sede.
Con il secondo motivo il ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod.civ., degli artt. 112, 115, 116 e 437 c.p.c., (art. 360 n.3), carente e/o insufficiente ed illogica motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), lamenta che la Corte territoriale abbia ignorato la domanda relativa alla compensazione tra le somme pagate in più al L. da imputarsi a TFR, ferie e permessi residui, ed abbia rigettato la avanzata domanda riconvenzionale relativa alla restituzione delle ulteriori somme erogate al lavoratore quali anticipazioni su future prestazioni lavorative, poi non effettuate stante la cessazione del rapporto, ritenendo la genericità dell’allegazione, sia relativamente agli importi elargiti che all’imputazione, che alla data dell’erogazione. Anche questo motivo non può essere accolto.
Invero la Corte territoriale, ritenendo parzialmente fondato il motivo d’appello su quanto ancora dovuto all’originario ricorrente, ha osservato che dalle buste paga prodotte dallo S., regolarmente firmate per ricevuta dal L., emergeva il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2004 mentre, quanto a quella di ottobre 2004, spettava solo quella relativa i primi sei giorni effettivamente lavorati; così come doveva ancora riconoscersi al L. il TFR. la cui corresponsione era pacificamente non avvenuta.
Inoltre -precisa la Corte di merito- non poteva essere detratta la somma di €. 1500,00 in quanto la copia del bonifico era stata prodotta solo nel grado d’appello, con conseguente inammissibilità di tale produzione (Cass. S.U. n.8202/2005), tanto più che, vista la data del bonifico (24.10.2004), non erano ravvisabili i motivi, neppure specificamente allegati, per cui l’appellante sarebbe venuto in possesso di tale documento solo dopo il giudizio di primo grado. Quanto poi alla domanda riconvenzionale, la Corte territoriale ha osservato come l’originario convenuto avesse dedotto che il L. aveva percepito importi maggiori rispetto a quelli dovuti giustificati da una continua richiesta di anticipi sia di stipendio che di liquidazioni. Ha ritenuto, tuttavia, tale allegazione del tutto generica, quanto agli importi asseritamente anticipati, alla relativa singola imputazione ed alla data della erogazione, con conseguente inammissibilità della relativa prova, peraltro, neppure specificamente richiesta (v. capitoli di prova in calce alla memoria di primo grado); prova, peraltro, che avrebbe dovuto essere documentale, tenuto conto dell’oggetto (richieste, ricevute di anticipi ecc.). Sicché, in sua mancanza, doveva ritenersi che tutte le somme erogate mediante bonifico, sia quelle risultanti dalle buste paga in atti sia quelle ulteriori, avessero il proprio titolo nell’attività lavorativa effettivamente resa dal L., potendo essere imputabili per es., a lavoro straordinario, premi ecc., come tali non ripetibili.
Né appare conferente il riferimento operato in ricorso all’orientamento di questa Corte, secondo cui la ripetizione dell’indebito, derivante dal fatto che la prestazione eseguita (il pagamento) non trova riscontro nell’oggettiva esistenza di una obbligazione (la prestazione lavorativa), non richiede una indagine sulla natura dell’avvenuto pagamento, giacché detta giurisprudenza (Cass. n. 2209/1998; Cass. n. 4893/1991, ecc.) si riferisce al caso in cui il datore di lavoro assuma di avere erogato per errore al proprio dipendente somme non dovute; ciò che non risulta avvenuto nella specie, il che ha indotto la Corte territoriale a valutare i fatti nel senso appena esposto, dando rilievo alla circostanza che i dedotti anticipi datoriali non risultavano dimostrati da prove documentali. Non ravvisandosi, in tale iter argomentativo le dedotte violazioni di legge ed i denunciati vizi motivazionali, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese non avendo il L. svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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