Corte di Cassazione sentenza n. 16735 del 04 luglio 2013
LAVORO – INDENNITA’ SOSTITUTIVA DELLE FERIE – MANCATA FRUIZIONE – INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITA’ DEL DATORE – OBBLIGO DEL DATORE
massima
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Il diritto alle ferie riconosciuto e garantito ai lavoratori dall’art. 36 Cost. ha carattere irrinunciabile tanto che, laddove le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore deve essere riconosciuta un’indennità sostitutiva che, oltre ad avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno conseguente alla mancata fruizione delle ferie, costituisce altresì un’erogazione di natura retributiva, essendo connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto lavorativo, rappresentando il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invero dovuto essere non lavorato. Di talché, devono considerarsi illegittime, per contrasto con norme imperative, tutte quelle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro che escludano il diritto del lavoratore all’equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salvo l’ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 10 novembre 2009, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dall’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA) avverso il decreto ingiuntivo, con il quale, su ricorso di V.D., era stato ad esso ingiunto il pagamento della somma di € 13.902,30, oltre accessori di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie.
La Corte di merito ha ritenuto irrilevante che non vi fosse stata la richiesta del dipendente di fruire delle ferie, secondo la previsione della contrattazione collettiva, non potendo questa prevalere sul disposto dell’art. 2109 c.c. – secondo cui è il datore di lavoro che stabilisce le ferie e comunica al lavoratore il periodo stabilito per il godimento, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro – e sull’art. 36 Cost. che sancisce l’irrinunciabilità del periodo feriale.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Ente suddetto.
Il lavoratore ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., allora in vigore, l’Ente ricorrente, denunziando violazione dell’art. 2109 c.c., lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha riconosciuto al lavoratore il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie, ancorché queste non fossero state chieste. Ed infatti il lavoratore ha diritto alla corresponsione di tale indennità solo se ha tempestivamente chiesto di fruire del periodo di riposo ed il suo mancato godimento è dipeso da fatto proprio del datore di lavoro.
Il ricorso è infondato. E’ principio consolidato di questa Corte che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea), ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, la cui funzione è quella di compensare il danno costituito dalla perdita del bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato (Cass. 9 luglio 2012 n. 11462; Cass. 25 settembre 2004 n. 19303; Cass. 19 maggio 2003 n. 7863).
Alla stregua di tale principio, cui va data continuità, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Ente ricorrente al pagamento, a favore di D.V., delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 50,00 per esborsi ed €. 3.000,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge.
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