Corte di Cassazione sentenza n. 19416 del 22 maggio 2012  

SICUREZZA SUL LAVORO – DATORE DI LAVORO – SRL – NOLEGGIO DI MACCHINARI E NON AFFITTO

massima

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Vi è la responsabilità del legale rappresentante di una srl per aver concesso in noleggio ad altra srl macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge.

Nella specie è stata contestata la concessione in noleggio di macchinari non rispondenti ai requisiti dì sicurezza, ma, all’evidenza, l’ipotesi criminosa non si attaglia alla condotta descritta nell’imputazione stante che l’imputato non rientra nel novero dei soggetti indicati nelle norme: l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 626/1994 prima e l’art. 23 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. Sul punto, di recente, la Cass. pen., Sez. III, 10/03/2011, n. 16436 ha stabilito che viola l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 626/1994 e ora l’art. 23 del D.Lgs. 81/2008, il fabbricante/venditore di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, a prescindere dal fatto che risultino effettivamente utilizzate. Si è trattato, infatti, della concessione in affitto di un’intera azienda e, quindi, non sussiste l’ipotizzato noleggio di singoli attrezzi (un trapano, una pressa, una foratrice e una fresa).

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RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza 21 dicembre 2010 il Tribunale di Udine condannava T.M. alla pena di Euro. 6.000 d’ammenda quale colpevole del reato di cui all’art. 91 in relazione all’art. 6 comma 2 d. lgs. n. 626/1994 [oggi previsto dagli art. 57 e 23 D.Lgs. n. 81/2008] per avere, quale legale rappresentante della Diva s.r.l., concesso in noleggio alla Divina s.r.l. macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge.

Il tribunale riteneva accertato che i macchinari noleggiati nel contesto di un contratto d’affitto d’azienda stipulato in data 13 aprile 2007 erano datati nel tempo; avevano caratteristiche non in linea con gli standard di sicurezza previsti dalla legge difettando di comandi di blocco o di doppi comandi oppure di strumenti di protezione rispetto al corpo dell’operatore.

Riteneva, altresì, sussistere continuità normativa tra le disposizioni contenute negli art. 6, comma 2, e 91 D.Lgs. n. 626/1994 e quelle di cui agli art. 23 e 57 D.Lgs. n. 81/2008 e riteneva infondata l’interpretazione della difesa secondo cui le condotte collegate all’affitto d’azienda non rientrerebbero tra quelle penalmente sanzionate.

2 – Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato stante che:

– la condotta tenuta non è consistita nel noleggio di macchinari, ma nell’affitto dell’intera azienda;

– la condotta di noleggio dei macchinari è definita in modo specifico dagli art. 23 e 72 del D.Lgs. n. 81/2008, mentre le condotte non conformi a tali disposizioni sono sanzionate in via amministrativa dall’art. 87, comma 7, del medesimo decreto;

– la previsione del citato art. 23 disciplina gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori.

Denunciava anche violazione dell’art. 6 CEDU, dell’art. 111 cost., dell’art. 521 cod. proc. pen. per difetto di contestazione e per violazione del diritto dell’imputato di conoscere esattamente il fatto di cui è chiamato a rispondere sussistendo vizio evidente rispetto ai principi fissati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007, sezione 2, Drassich contro Italia in causa 25575/04 e con quelli accolti dalla Cassazione (nelle sentenze della sezione 6 n. 45807/2008 e n. 36323/2009).

Altro profilo d’illegittimità sussisteva con riferimento alla mancata concessione del termine a difesa a seguito del mutamento della contestazione.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3 – Il ricorso è fondato perché il reato contestato non è configurabile per mancanza dell’elemento soggettivo.

L’art. 6 del D.Lgs n. 626/1994 poneva l’obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute ai progettisti, ai fabbricanti, ai fornitori e agli installatori al momento delle scelte progettuali e tecniche di dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente e vietava (al comma 2) la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e d’impianti non rispondenti alla legislazione vigente.

L’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2008, che si pone in rapporto di continuità normativa con la suddetta disposizione, avente titolo “Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”, vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, mentre l’art. 57 del più recente decreto sanziona le violazioni dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli gli istallatori.

Nella specie è stata contestata la concessione in noleggio di macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza, ma, all’evidenza, l’ipotesi criminosa non si attaglia alla condotta descritta nell’imputazione stante che l’imputato non rientra nel novero dei soggetti indicati nelle suddette norme.

Si è trattato, infatti, della concessione in affitto di un’intera azienda e, quindi, non sussiste l’ipotizzato noleggio di singoli attrezzi (un trapano, una pressa, una foratrice e una fresa).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.