Corte di Cassazione sentenza n. 28005 del 15 luglio 2011
RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO – MEDICO – OMICIDIO COLPOSO – RESPONSABILITA’ DEL MEDICO E DELL’ESERCENTE PROFESSIONI SANITARIE – OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO
massima
_______________
Il medico di servizio che chiama il 118 per il ricovero del ferito in ospedale non configura l’omissione di soccorso o di atti d’ufficio.
Ai fini della configurabilità del reato di omicidio colposo per omissione, se è ben vero che per l’attribuibilità eziologica nelle fattispecie omissive improprie non occorre la certezza che il comportamento positivo richiesto avrebbe impedito l’evento concretamente verificatosi, rimane comunque necessaria una previsione probabilistica del non accadimento dell’evento medesimo, e non bastano mere supposizioni o giudizi aleatori dipendenti da valutazioni soggettive. Da ciò si ricava che integra l’elemento materiale del delitto preveduto e punito dall’art. 328 comma 1 c.p. (per il quale l’art. 6 comma 2 c.p.p., così come modificato dalla l. 26 aprile 1990 n. 86, stabilisce- Pret. Cagliari, 23/06/1994 – la competenza “ratione materiae” del tribunale), e non del reato di omissione di soccorso di cui all’art. 593 c.p., la condotta del medico incaricato del turno di servizio presso il pronto soccorso di un presidio ospedaliero pubblico il quale – avvertito della presenza di una persona bisognevole di assistenza medica nella immediata prossimità della struttura ospedaliera – rifiuti di inviare un mezzo di soccorso di cui può disporre in via esclusiva nella predetta qualità di medico di guardia e comunque implicitamente rifiuti di intervenire personalmente per prestare l’assistenza sanitaria necessaria in via di urgenza.
_______________
Ritenuto in fatto
l. Con la sentenza sopra indicata, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Campobasso, ex art. 425 c.p.p., ha disposto non luogo a procedere nei confronti di G. C., imputato dei reati di cui agli artt. 328, 1° comma, e 593 c.p., per avere – come incaricato di pubblico servizio in qualità di medico incaricato della guardia medica presso l’ambulatorio di Gambatesa – omesso di prestare l’assistenza occorrente e le cure del caso (disinfettazione e sutura) a D. C., che si era presentato con ferita lacera in sede frontale, esito di caduta.
2. Ricorre per cassazione il pubblico ministero, il quale deduce inosservanza degli artt. 328 e 593 c.p., erronea applicazione dell’art. 425 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Rileva innanzitutto il Collegio che l’art. 593, comma 2, c.p., delinea una fattispecie penale omissiva riferita a chiunque, «trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo», ometta di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità.
Tale fattispecie, che sanziona la violazione di un dovere generale di soccorso, non viene in rilievo e non concorre formalmente – in forza del principio di specialità (art. 15 c.p.) – con il delitto di omissione di atti di ufficio (art. 328, comma 1, c.p.), che disciplina la violazione del dovere specifico del medico pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rifiuta indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sanità, deve essere compiuto senza ritardo.
La fattispecie prevista dall’art. 328 c.p. è specifica rispetto a quella generale sotto il profilo soggettivo e oggettivo e, comunque, assorbe l’ipotesi generale di cui all’art. 593 c.p., con la conseguenza che va in radice esclusa la configurabilità di tale delitto, anche in ossequio al principio del ne bis in idem sostanziale, tanto più che, nel caso in esame, al C. è stato contestato il reato di cui all’art. 593 c.p., «perché, con la condotta indicata al capo A (ossia proprio quella relativa alla contestazione del delitto di cui all’art. 328 c.p.), ometteva di prestare l’assistenza occorrente al ferito C. D., recatosi presso la guardia medica di Gambatesa per ricevere le cure del caso».
3. In ordine all’art. 328, comma 1, c.p., il giudice di merito ha escluso il rifiuto e l’omissione, avendo il C., addetto al servizio di guardia medica, provveduto, dopo avere ottenuto il consenso del paziente, a chiamare il 118 e far ricoverare in paziente in ospedale, dove si provvide alla sutura della ferita.
Il ricorrente sottopone all’esame della Corte di legittimità il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi, così sostanzialmente richiedendo al giudice di legittimità non già un controllo sulla motivazione e sulla regola di giudizio adottata dal giudice di merito, bensì un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio.
Per quanto concerne la censura di vizio della motivazione per avere il giudicante fatto riferimento all’inesistenza di pericolo di vita del C. e all’irrilevanza concreta del ritardo nella medicazione poi effettuata, il Collegio osserva che il riferimento era funzionale alla chiamata del 118 e al successivo ricovero del C., non già a richiedere la sussistenza del pericolo di vita nella configurabilità della fattispecie prevista dall’art. 328 c.p.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 34887 depositata il 31 luglio 2019- Reato di omicidio colposo per inosservanza della disciplina antinfortunistica e difetto di coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni con le ditte appaltatrici
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 41217 depositata il 8 ottobre 2019 - Responsabilità del legale rappresentante nell'infortunio sul lavoro costituente il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 12158 depositata il 15 aprile 2020 - Responsabilità penale del datore di lavoro per omicidio colposo con inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 luglio 2019, n. 18557 - Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre il termine di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22342 - In tema di IRAP, per il medico convenzionato, è esclusa la configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell'espletamento della propria attività…
- LEGGE n. 138 del 26 settembre 2023 - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…