Corte di Cassazione sentenza n. 3482 del 12 febbraio 2013
RAPPORTO DI LAVORO – LICENZIAMENTO PER IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO – CONTESTAZIONE DEL LICENZIAMENTO – CCNL
massima
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Il giudice del merito deve valutare i fatti relativi alla contestazione del licenziamento per il superamento del periodo di comporto in relazione alla comunicazione del datore di lavoro ed al computo del termine imposto dalla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.;
2. “La Corre d’appello di Salerno ha confermato, per quanto qui rileva, la sentenza impugnata con la quale era stata dichiarata, in contraddittorio con la (…), l’illegittimità del licenziamento intimato a (…) per superamento del periodo di comporto, dovendosi riconoscere, per la continuità del rapporto di lavoro tra il dipendente e la (…), non superato il periodo massimo di comporto previsto contrattualmente in ragione dell’effettiva anzianità di servizio posseduta;
3. ricorre la società con unico motivo censurando la sentenza impugnata per insufficiente e/o omessa motivazione per non aver il giudice del gravame valutato e motivato se dalle risultanze istruttorie fosse stato accertato, in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente, l’esistenza dei requisiti per ritenere unico il centro di imputazione del rapporto di lavoro in caso di collegamento tra imprese gestite da società del medesimo gruppo;
4. l’intimato ha resistito con controricorso;
5. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato;
6. il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta, in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (ex multis, Cass. nn. 11107/2006, 18843/2007), Da tale principio la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure, è correttamente partita per valutare la ricorrenza, in concreto, degli indici dell’unicità d’impresa basando il proprio giudizio circa l’unicità del rapporto di lavoro con la (…), e quindi con (…), prima (ove è stato assunto il giorno successivo alla cessazione del rapporto con la (…) ), e la (…) di (…), successivamente (ove è stato assunto il giorno stesso della cessazione del rapporto con (…) ), non solo sulla predetta sequenza temporale e relative risultanze documentali, ma anche sulle emergenze testimoniali sull’unicità della struttura produttiva e organizzativa, sullo svolgimento dell’attività diretta al conseguimento di uno scopo comune, sull’utilizzazione del medesimo personale, sullo svolgimento delle medesime mansioni”.
7. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
8. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente infondato il ricorso che va, pertanto, rigettato.
9. Non si provvede sulle spese di lite non risultando provata la notificazione del controricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla spese.
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