Corte di Cassazione sentenza n. 37961 del 01 ottobre 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA – RESPONSABILITA’ PENALE – DATORI DI LAVORO
Fatto
(Omissis), presidente della “(Omissis) s.r.l.” propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, del 29 giugno 2009, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato, del 18 dicembre 2007, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose commesso, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in pregiudizio del dipendente (Omissis), e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante contestata, alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria.
Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità; segnala, inoltre, lo stesso ricorrente l’intervenuta prescrizione di reato.
Diritto
1 – Osserva la Corte che, non ravvisandosi ragioni di inammissibilità dei motivi di doglianza proposti, il reato ascritto deve dichiararsi estinto per prescrizione.
Accertato, invero, che l’evento oggetto di esame si è verificato il 30 luglio 2003, e che, avuto riguardo alla pena prevista per il delitto contestato, come ritenuto dai giudici di merito, il termine massimo di prescrizione è, ai sensi dell’articolo 157 c.p. (sia per l’attuale che per la previdente normativa), nella sua massima estensione, di sette anni e sei mesi, ne discende che il termine in questione è interamente trascorso.
D’altra parte, le coerenti argomentazioni svolte dalla corte territoriale nella sentenza impugnata escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex articolo 129 c.p.p., comma 2, posto che, dall’esame di detta decisione e dei motivi di ricorso proposti, non solo non emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente della insussistenza del fatto contestato all’imputato o della sua estraneità ad esso, ma sono rilevabili valutazioni di segno del tutto opposto, conducenti alla responsabilità dello stesso.
2 – La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, essendo rimasto estinto per prescrizione il reato ascritto all’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione.
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