CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3521 depositata il 7 febbraio 2024
Lavoro – Differenze retributive – Diritto all’inquadramento livello superiore – CCNL Federambiente – Distinzione tra il terzo ed il quarto livello – Esclusione di alcuni compiti – Formulari di identificazione – Rigetto
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello dell’(…) spa (d’ora in avanti anche “A.”), confermando la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di C.D.D., dipendente della società inquadrato nel terzo livello del CCNL Federambiente, all’inquadramento nel superiore quarto livello, ed aveva condannato la società a pagare le differenze retributive per il periodo dal 5 maggio 2014 al 31 maggio 2019.
2. La Corte territoriale ha accertato che il lavoratore, presso l’impianto sito in via Laurentina, provvedeva all’annotazione degli orari di ingresso e di uscita dei numerosi automezzi (dell’A. o dei privati), alla pesatura degli stessi, all’assistenza allo scarico e al carico; inoltre, teneva i contatti con le autorimesse A. e con le ditte esterne per gestire gli orari delle operazioni da svolgere; in tale attività lavorativa, si occupava anche di compilare e sottoscrivere l’apposita modulistica, i cd. FIR – formulari di identificazione dei rifiuti -, cioè modelli prestampati sui quali occorreva annotare data, orario e pesatura del mezzo; il dipendente provvedeva poi a sottoscrivere i FIR, assumendosi la relativa responsabilità, anche dal punto di vista amministrativo e penale.
3. Secondo i giudici di appello, il lavoratore, oltre ad eseguire le attività, proprie del terzo livello, di pesatura e di verifica della corrispondenza dei rifiuti conferiti rispetto alla tipologia ammessa nell’impianto, si occupava anche delle attività di registrazione, specificamente di registrare le operazioni di carico e scarico dei rifiuti sulla modulistica prevista dalla normativa in vigore e ciò fondava il suo diritto al superiore inquadramento.
4. Avverso la sentenza la società datoriale ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. C.D.D. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
5. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che
6. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del CCNL Federambiente del 17.6.2011, degli artt. 1362, 1363 e 1368 c.c. nonché degli artt. 190, 193 e 258 del d.lgs. 152 del 2006.
7. La società ricorrente censura la sentenza d’appello per aver ritenuto che la compilazione dei FIR, moduli precompilati su cui il lavoratore “annotava data, orario e pesatura del mezzo – quest’ultima indicata dal sistema informatico”, integrasse proprio quell’attività di registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti, prevista dalla normativa di settore, che la declaratoria del contratto collettivo individua come attività peculiare delle mansioni svolte da un lavoratore addetto alla pesa, inquadrato nel quarto livello, rispetto a quelle proprie dei dipendenti inquadrati nel livello inferiore. Sostiene che la declaratoria del terzo livello prevede che l’operaio addetto alla pesa, non solo debba verificare la corrispondenza del rifiuto a quello destinato all’impianto, ma debba anche compiere “operazioni connesse”; che tale espressione è riferita alle attività compilative elementari, relative a dati non rilevanti ai fini della normativa sui rifiuti; che la compilazione dei formulari è operazione qualitativamente diversa rispetto a quella di “registrazione” che, in quanto presuppone una “professionalità adeguata” e “specifiche conoscenze teorico-pratiche” nonché autonomia operativa nell’ambito di istruzioni generali, si intende riferita all’intera operazione di smaltimento dei rifiuti, implicando responsabilità in riferimento ai dati rilevanti in materia di tutela dell’ambiente; che la declaratoria di quarto livello non può riferirsi alle mere annotazioni sul FIR precompilato; che l’interpretazione data dai giudici di appello si pone in contrasto con la “normativa di settore”, richiamata dalla declaratoria di quarto livello, allorché fa riferimento all’attività di registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti; che l’asserita responsabilità del lavoratore nella sottoscrizione del modulo precompilato non trova fondamento in alcuna disposizione di legge.
8. Il motivo non è fondato.
9. Il CCNL Federambiente del 17.6.2011 include nel terzo livello dell’Area Impianti e laboratori “gli operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”. Tra i profili esemplificativi di tale livello è compreso “l’operaio addetto alla pesatura dei mezzi d’opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell’impianto e altre operazioni connesse, esclusa l’attività di registrazione di cui al livello superiore”.
10. Rientrano nel quarto livello “gli operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore”. Tra i profili esemplificativi di tale livello sono compresi “l’operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”.
11. In via preliminare, occorre ricordare che la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (v. per tutte Cass. n. 6335 del 2014).
12. In riferimento al contratto collettivo applicato al rapporto per cui è causa, deve rilevarsi che, dal punto di vista letterale, le declaratorie contrattuali individuano un preciso elemento di distinzione tra il terzo ed il quarto livello: l’assenza nel primo caso e la presenza nel secondo caso di una attività “di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”. La netta ed esplicita cesura posta dal contratto collettivo in termini di esclusione dei compiti di “registrazione su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore” dall’ambito delle mansioni di terzo livello, non può che riflettersi sul significato e sulla portata dell’espressione “operazioni connesse”, contenuta nella relativa declaratoria. È evidente, dal punto di vista letterale, sistematico e logico, come tali “operazioni” debbano essere “connesse” ai compiti di “pesatura dei mezzi conferenti” e di “verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell’impianto” propri dei lavoratori di terzo livello ma non possono coinvolgere l’attività di registrazione, che è riservata ai dipendenti di quarto livello.
13. D’altra parte, la locuzione adoperata nella declaratoria di quarto livello (“attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”) non consente di limitare il riferimento, come preteso dalla società ricorrente, alla sola compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, atteso che una simile lettura priva del tutto di significato la seconda parte della previsione contrattuale, riferita alla “modulistica” prevista dalla normativa in vigore; ed è indubbio che la normativa invocata dalla stessa società ricorrente, il d.lgs. 152 del 2006 e successive modifiche, contempli anche il cd. FIR, formulario di identificazione dei rifiuti, che l’attuale controricorrente pacificamente compilava e sottoscriveva.
14. L’art. 190, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006, prevede che i registri di carico e scarico sono “integrati con i formulari di identificazione di cui all’art. 193, comma 1”. Come osservato da questa S.C. “in tema di formulari, la legge pone rigide prescrizioni che tendono ad un adeguato e costante controllo della movimentazione dei rifiuti dalla produzione fino al loro smaltimento. Tali documenti, se tenuti in conformità della legge, fungono da prova del rispetto della normativa del settore ed hanno valore al fine della ripartizione delle responsabilità dei singoli operatori che partecipano alle diverse fasi della gestione limitando la responsabilità del produttore, o detentore, dei rifiuti nel caso in cui i soggetti ai quali li ha conferiti commettano illeciti” (Cass. pen. 28836 del 2008).
15. L’art. 193 del d.lgs. 152 del 2006 detta una disciplina dettagliata sul formulario di identificazione e rinvia al modello di formulario di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 1° aprile 1998, n. 145, ancora in vigore all’epoca dei fatti di causa. Tale modello si articola in cinque sezioni contenenti undici caselle. La sezione quinta, con la casella 11, è riservata al destinatario ed è da lui sottoscritta. È previsto che il destinatario debba indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data e l’ora del ricevimento (v. Cass. n. 28569 del 2020).
16. Dalla regolamentazione sinteticamente riportata si ricava agevolmente come la ricezione e la sottoscrizione dei FIR non equivalga ad una attività meramente riempitiva di formulari precompilati ma presupponga le verifiche ed i controlli, e le connesse responsabilità, specificamente previsti dalla normativa di settore.
17. La sentenza impugnata ha correttamente interpretato le previsioni del contratto collettivo ed ha bene individuato il discrimine tra le declaratorie di terzo e quarto livello di inquadramento, includendo l’attività di compilazione e sottoscrizione dei formulari di identificazione dei rifiuti in quella propria del livello superiore.
18. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
19. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
20. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. G.S. e dell’avv. R.S., antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.