Corte di Cassazione sentenza n. 39470 del 8 ottobre 2012
PREVIDENZA SOCIALE – CONTRIBUTI – OMESSO VERSAMENTO – DOLO GENERICO DATORE DI LAVORO – RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE RETRIBUZIONI PAGATE AI LAVORATORI DIPENDENTI
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 18 novembre 2010, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C. T. in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv c.p., e 2 comma 1 e 1 bis, della legge n. 638 del 1983, per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della ditta “Impresa edile di C. T.” omesso di versare all’INPS, ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni pagate ai lavoratori dipendenti per il periodo da gennaio a giugno 2008 e per il mese di novembre 2008, per un ammontare complessivo di euro 564, perchè il fatto non costituisce reato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso il Tribunale di Cagliari deducendo la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto insussistente l’elemento soggettivo del delitto contestato, a tal fine non rilevando né l’esiguità della somma da corrispondere né la mancanza della volontà dell’imputato di lucrare quanto non versato all’INPS. Ai fini della sussistenza del reato sarebbe sufficiente che alla scadenza del termine previsto per il versamento il soggetto agente abbia manifestato la volontà di trattenere i contributi per sé.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e per tale motivo deve essere accolto.
Secondo l’interpretazione di questa Corte, l’elemento soggettivo del delitto previsto dall’art. 2 commi 1 e 1-bis, della legge n. 638 del 1983 è costituito dal dolo generico, che consiste nella scelta consapevole del soggetto agente di omettere, versamenti dovuti. La fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali non richiede, infatti, il dolo specifico (Sez 3 Sentenza n. 2354 del 18/11/2009, Riitano, Rv. 245909). D’altra parte, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo neppure rilevano le difficoltà economiche in cui eventualmente versi il datore di lavoro (Sez. 3, Sentenza n 13100 del 19/01/2011, Biglia, Rv. 249917).
2. Alla luce di tali considerazioni, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata sia erronea in quanto il giudice di merito aveva ritenuto che l’elemento soggettivo del reato omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali richiedesse l’intenzione del soggetto agente di lucrare l’importo non versato all’INPS, per cui mancando la prova nel caso di specie, non sussisteva l’elemento soggettivo del reato e l’omissione dei versamenti all’INPS, attesa anche l’esiguità degli importi dovuti, era da ascrivere ad una disattenzione del ricorrente stesso.
Pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari.
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