Corte di Cassazione sentenza n. 47106 del 5 dicembre 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – MACCHINARI PRIVI DI PROTEZIONE – ESTINZIONE DEL REATO CONTRAVVENZIONALE – RESPONSABILITA’ DATORE DI LAVORO
massima
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Vi è la responsabilità del dirigente dello stabilimento industriale di una società a responsabilità limitata, che ha omesso di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, essendo stato accertato che diversi macchinari erano privi di protezioni e adeguate misure igieniche.
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FATTO
1. – Con sentenza dell’11 aprile 2011, il Tribunale di Pordenone ha condannato l’imputato alla pena della sola ammenda in relazione al reato di cui al D.Lgs. 626/1994, art. 35, comma 1, e art. 89, comma 2, lett. a), perché, nella sua qualità di dirigente dello stabilimento industriale di una società a responsabilità limitata, aveva omesso di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, essendo stato accertato che diversi macchinari (analiticamente elencati e descritti nel capo d’imputazione) erano privi di protezioni e adeguate misure igieniche.
2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè la violazione dell’art. 129 c.p.p. e del D.LGS. 758/1994, artt. 21 e 24, sul rilievo che, dal verbale del 17 aprile 2009, avente oggetto l’ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa, risulterebbe che le violazioni di cui al verbale ispettivo del 30 aprile 2008 erano state rimosse; la relativa sanzione sarebbe stata tempestivamente pagata il giorno 5 maggio 2009. Il Tribunale avrebbe, dunque, dovuto dichiarare l’estinzione del reato contravvenzionale contestato.
DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente svolge, infatti, censure non specifiche, perché del tutto sganciate da una puntuale critica alla motivazione della sentenza impugnata, nella quale si afferma (pag. 4) che la violazione non è stata estinta in via amministrativa, sia in base a quanto affermato dalla testimone sentita, sia in base a quanto risulta dal verbale di ammissione al pagamento prodotto la difesa, che si riferisce alla violazione di altre norme antinfortunistiche.
I rilievi contenuti nel ricorso sono, in ogni caso, anche manifestamente infondati. Dall’esame del verbale del 17 aprile 2009, si evince, infatti, che esso si riferisce alle violazioni del D.Lgs. 626/1994, art. 72 quater e del D.P.R. 305/1956, art. 20 ed art. 40, comma 1; con la conseguenza che il pagamento effettuato non ha avuto alcun effetto estintivo della contravvenzione per la quale si procede.
4. – Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonch quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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