Corte di Cassazione sentenza n. 48798 del 17 dicembre 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO – IMPUTAZIONE DI VARIE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – PAGAMENTO DELLA SOMMA DETERMINATA A TITOLO DI OBLAZIONE AMMINISTRATIVA
massima
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In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il termine di giorni trenta entro il quale deve avvenire il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa ha natura perentoria ed improrogabile. Ne consegue che la speciale causa estintiva prevista dall’art. 24 del D.Lgs. n. 758/1994 non opera in caso di pagamento oltre tale termine.
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FATTO
1. Con sentenza 20.12.2010, il Tribunale di Lodi ha ritenuto (Omissis), quale l.r. della omonima srl, colpevole di una sorte di contravvenzioni al D.P.R. n. 164/1956 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e, unificate le stesse con il vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di euro 2.300,00 di ammenda.
2. Il Giudice di merito ha fondato il giudizio di responsabilità sulle risultanze delle verifiche eseguite dagli Ispettori del Lavoro e sul mancato pagamento della sanzione in via amministrativa entro il termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 758/1994, art. 21.
3. Riproponendo la questione della nullità del capo di imputazione (contenente l’indicazione delle norme incriminarci e non anche di quella sanzionatoria) e dolendosi altresì della ritenuta improrogabilità del termine per il pagamento in via amministrativa nonché della mancata risposta alla sua domanda di rateizzazione della somma da versare, l’imputato ha proposto appello davanti alla Corte di Milano.
DIRITTO
1. Innanzitutto, l’impugnazione proposta nella forma dell’appello deve essere qualificata come ricorso per cassazione, essendo rivolta contro una sentenza di condanna per la quale è stata applicata la sola pena dell’ammenda e, come tale, inappellabile (cfr. art. 568, comma 5 e art. 593 c.p.p., comma 3).
2.1. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Questa Corte ha infatti costantemente affermato il principio secondo cui in tema di contestazione dell’accusa si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme di legge violate. Conseguentemente, ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell’esercizio del diritto di difesa, (cass. Sez. 5, Sentenza n. 44707 del 09/11/2005 Ud. dep. 07/12/2005; Sez. 6, Sentenza n. 45289 del 08/11/2011 Ud. dep. 05/12/2011). Nel caso in esame, l’imputazione riportata nell’epigrafe della sentenza contiene in maniera precisa e puntuale l’indicazione dei fatti addebitati all’imputato, sì da consentire senz’altro lo svolgimento dell’attività difensiva (che il ricorrente non ha mai posto in discussione).
2.2. L’altra censura sollevata (riguardante la natura del termine per il pagamento della sanzione di cui al Decreto Legislativo n. 758 del 1994, art. 21) è anch’essa manifestamente infondata: come infatti ha affermato la giurisprudenza di questa Corte, in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il termine di giorni trenta entro il quale deve avvenire il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa ha natura perentoria ed improrogabile. Ne consegue che la speciale causa estintiva prevista dal Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24 non opera in caso di pagamento oltre tale termine (cfr. cass. Sez. 3, Sentenza n. 21696 del 05/04/2007 Ud. dep. 04/06/2007 Rv. 236674; cass. Sez. 3, Sentenza n. 11265 del 11/02/2010 Ud. dep. 24/03/2010 Rv. 246460).
Correttamente quindi il giudice di merito ha considerato il termine perentorio, improrogabile e quindi incompatibile con la rateizzazione del pagamento domandata dall’imputato, per cui il difetto di un provvedimento esplicito della PA sulla rateizzazione appare irrilevante.
2.3. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Ud. dep. 21/12/2000).
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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