Corte di Cassazione sentenza n. 4929 del 27 febbraio 2013
CONTENZIOSO TRIBUTARIO – CONDANNA A UNA SOMMA EQUITATIVAMENTE DETERMINATA E CONDANNA PER LITE TEMERARIA – CUMULABILITA’ DELLE SANZIONI
massima
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La condanna ad una somma equitativamente determinata a danno della parte soccombente ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere disposta d’ufficio. Non sussiste alternatività ma cumulabilità tra la condanna alle spese richiamata e la responsabilità da “lite temeraria”. Peraltro, il giudice pur potendo pronunciare condanna per entrambe le disposizioni, deve comunque evitare duplicazioni risarcitorie.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR della Puglia, con sentenza n. 47/05/08, depositata il 14.10.2008, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 20861 del 2007 di questa Corte, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso proposto da M.N., avverso gli atti coi quali l’Ufficio, facendo applicazione dei coefficienti stabiliti dal D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, aveva rettificato, in via induttiva, i redditi dichiarati a fini IRPEF ed ILOR per gli anni 1989 e 1990. I giudici d’appello hanno affermato che, dalla documentazione in atti, si desumeva che l’incremento patrimoniale era pari a L. 90 milioni, che andavano suddivisi nei due anni considerati.
Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, con tre motivi, illustrati da memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR esaminato la questione, dichiarata assorbita dalla sentenza di primo grado e riproposta in appello, della legittimità dell’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, formulando in conclusione il seguente quesito di diritto: “stabilisca l’Ecc.ma Corte di Cassazione se viola l’art. 112 c.c. e, dunque, incorre nel vizio di omesso esame e di omessa pronunzia la sentenza della CTR che, come nel caso di specie, ometta di pronunziarsi sulla questione della legittima applicazione dell’accertamento sintetico il cui esame le era stato rimesso da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 20861/07 con cui era stata cassata la sentenza n. 51/7/04 della CTR di Bari”. Il motivo è infondato. Occorre, anzitutto, precisare che la sentenza n. 20861 del 2007 di questa Corte non ha direttamente demandato al giudice del rinvio il compito di valutare la legittimità dell’accertamento sintetico impugnato, ma ha cassato la sentenza d’appello, che aveva ritenuto preclusa tale indagine – ritenuta assorbita nella decisione di primo grado e riproposta in appello dal contribuente totalmente vittorioso – sul presupposto, erroneo in diritto, che sarebbe stata necessaria la proposizione dell’appello incidentale.
La questione, scrutinabile dunque in appello, è stata sottoposta al giudice del rinvio che implicitamente risolta, in senso positivo, nel determinare, in via sintetica, l’ammontare del maggior reddito sul quale calcolare l’imposta dovuta. Il denunciato vizio non è, dunque, ravvisabile.
Col secondo motivo, deducendo vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente sottopone il seguente quesito motivazionale: “stabilisca l’Ecc.ma Corte di Cassazione se incorre nel vizio di omessa e/o insufficiente motivazione la sentenza della CTR che, come nel caso in esame, determini in via sintetica l’incremento patrimoniale in vecchie L. 90.000.000, anzichè in vecchie L. 45.000.000, a causa della mancata valutazione di elementi di fatto, quali il concorso nell’acquisto dell’immobile in (OMISSIS) del coniuge titolare di redditi di lavoro indipendente, l’assunzione di un mutuo e l’erronea inclusione nel questionario dell’acquisto di una autovettura (circostanze non contestate tra le parti)”. Il motivo è fondato. Nel determinare l’incremento patrimoniale del ricorrente, l’impugnata sentenza non da conto delle ragioni per le quali ha imputato al contribuente stesso l’intero ammontare della quota, pagata in contanti, del prezzo d’acquisto dell’immobile (unico incremento considerato), quando era incontroverso che il bene è stato comprato, in ragione della metà, anche dalla moglie del M., titolare di reddito proprio, quale lavoratrice dipendente; ed obbligata, in tale veste, a concorrere agli oneri economici conseguenti a detto acquisto.
Col terzo motivo, si deduce il vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e si formula, in conclusione, il seguente quesito di diritto: “stabilisca l’Ecc.ma Corte di Cassazione se è viziata da ultrapetizione la sentenza che ridetermina, come nel caso di specie, l’incremento patrimoniale in vecchie L. 90.000.000, anziché in vecchie L. 45.000.000, in presenza di elementi e circostanze di fatto non contestati tra le parti – che dimostrano che l’incremento patrimoniale è di vecchie L. 45.000.000”. Il motivo è infondato. La determinazione della pretesa fiscale nell’ambito della maggior somma chiesta dall’Ufficio con l’atto d’accertamento non comporta la dedotta ultrapetizione da parte del giudice tributario, che, in conformità con la natura di “impugnazione-merito” del processo tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale, deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e deve, eventualmente, ricondurla alla misura ritenuta corretta, entro i limiti posti dalle domande di parte (nella specie, per le ragioni ed entro l’ammontare di L. 138.000.000, dell’originario atto impositivo).
L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata, in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, per i conseguenti accertamenti di fatto, ad altra sezione della CTR della Puglia, che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso, accoglie il secondo cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Puglia.