Corte di Cassazione sentenza n. 8650 del 30 maggio 2012
AMIANTO – PREVIDENZA SOCIALE – INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI – BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE N. 257 DEL 1992, ART. 13, COMMA 8 – CONTRIBUTI
massima
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In ordine ai benefici derivanti dall’esposizione alle polveri di amianto di cui all’art. 13 della L. n. 257/1992, elemento indispensabile per poterne usufruire è l’esistenza di una soglia di rischio. Ciò vale sia per le richieste successive all’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 che a quelle precedenti.
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FATTO
La Corte d’appello di Caltanissetta ha riconosciuto il diritto di (Omissis) ai benefici di cui alla Legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, condannando l’Inps alla riliquidazione del trattamento pensionistico di cui godeva l’interessato “con decorrenza dalla data di presentazione della domanda (gennaio 2003) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi a tre motivi di ricorso (che riguardano l’individuazione della data di decorrenza degli accessori e l’ammissibilità del cumulo di interessi e rivalutazione) illustrati anche da memoria.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
DIRITTO
1. – Con il primo motivo si denuncia violazione della Legge n. 412 del 1991, art. 16, relativamente alla statuizione con cui la Corte territoriale ha disposto la decorrenza degli accessori per ritardato pagamento della prestazione previdenziale dal gennaio 2003, così prendendo a riferimento la data di presentazione della domanda amministrativa (per il rilascio della certificazione di avvenuta esposizione all’amianto) all’Inail, anziché quella di presentazione della domanda amministrativa all’Inps.
2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dello stesso articolo e della Legge n. 533 del 1973, art. 7, nella parte in cui la Corte d’appello ha disposto la decorrenza degli accessori dalla data di presentazione della domanda amministrativa, anziché dal centoventesimo giorno successivo alla predetta domanda.
3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione della Legge n. 412 del 2001, art. 16, relativamente alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha disposto che le differenze dei ratei pensionistici siano maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, in contrasto con il principio stabilito dalla norma in esame, in forza del quale non è consentito sommare interessi e rivalutazione.
4.- Le predette censure devono ritenersi tutte fondate. Questa Corte ha già affermato, infatti, che “dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore” (Cass. n. 1629/2012); ed aveva già precisato che, con riguardo al beneficio della rivalutazione contributiva previsto dalla Legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in favore dei lavoratori del settore dell’amianto, legittimato passivo rispetto alla domanda di attribuzione di detto beneficio è l’ente previdenziale detentore della posizione contributiva e pensionistica del lavoratore che agisce in giudizio (Cass. n. 6659/2003).
Con riguardo alla decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, questa Corte ha affermato che, poiché il beneficio della maggiorazione del periodo contributivo per esposizione ultradecennale all’amianto presuppone la relativa domanda dell’interessato, in tema di accessori per la ritardata corresponsione del consequenziale incremento della pensione trova necessariamente applicazione la regola – valorizzata da Corte cost. n. 156 del 1991 sulla rivalutazione dei crediti previdenziali e poi espressamente recepita quanto agli interessi dalla Legge n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, secondo cui gli accessori previsti dalla legge per la ritardata erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali sono dovuti con computo solo a partire dal decorso del termine di 120 giorni riconosciuto all’organo competente per provvedere sulla domanda (c.d. spatium deliberandi), a norma della Legge n. 533 del 1973, art. 7 (cfr. ex plurimis Cass. n. 506/2009).
Deve, infine, farsi sicuramente applicazione, ratione temporis, della regola, posta dal già richiamato della Legge n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, secondo cui per i crediti previdenziali non è ammesso il cumulo di interessi e rivalutazione (cfr. da ultimo Cass. n. 26583/2011).
5.- In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito cassando la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna dell’Inps agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, disponendo che le somme dovute e titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati del trattamento pensionistico decorrano dal 121 giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, da individuare in quella presentata all’Inps il 17 febbraio 2003, e che le somme dovute a titolo di interessi siano portate in detrazione da quelle dovute a titolo di rivalutazione, Legge n. 412 del 1991, ex art. 16, comma 6.
6.- Quanto alle spese dell’intero giudizio, va tenuto fermo il regolamento di quelle del doppio grado, mentre l’esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna alla rivalutazione e agli interessi e, decidendo nel merito, condanna l’Inps a corrispondere gli accessori con computo solo dopo il decorso di 120 giorni dalla domanda amministrativa del 17 febbraio 2003 e limitatamente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della Legge n. 412 del 1991, art. 16, comma 6; spese compensate.
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