AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 24 novembre 2021, n. 787

Casse di previdenza obbligatoria: ripresa a tassazione (c.d. recapture) per decadenza dal regime di esenzione per gli “investimenti qualificati” di cui all’articolo 1, commi 88 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – partecipazioni qualificate

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’istante (di seguito ” Istante”) è un ente di previdenza obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 509 e, ai fini fiscali, si qualifica come un ente non commerciale che non svolge alcuna attività commerciale, ancorché accessoria o marginale.

L’ Istante rappresenta di aver acquistato, nel periodo compreso tra ottobre 2017 e  novembre 2019, azioni di una società quotata rappresentative di una partecipazione non qualificata, beneficiando del regime di esenzione previsto per i c.d. ” investimenti qualificati” di cui all’articolo 1, commi 88 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

Pertanto, i dividendi percepiti nel 2018 (pari a X euro) e derivanti dal possesso delle suddette partecipazioni non qualificate non sono stati assoggettati a tassazione e, in quanto redditi esenti, non sono stati indicati nel Modello Redditi ENC 2019.

Nel corso del 2021 sono state acquistate ulteriori azioni della medesima società, con conseguente superamento (nel mese di aprile) della soglia di partecipazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir); pertanto, l’ Istante detiene attualmente una partecipazione qualificata.

Ai sensi del comma 91 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, viene, dunque, meno il regime di esenzione per i redditi di capitale derivanti dagli ” investimenti qualificati”, in quanto prima della conclusione del c.d. ” holding period” la partecipazione detenuta è diventata di natura “qualificata”.

Al riguardo, viene chiesto di chiarire se, in tale ipotesi, sussista un obbligo di presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 al fine di dichiarare i redditi percepiti prima del momento in cui la partecipazione è divenuta “qualificata” (che medio tempore, avevano beneficiato del regime di esenzione), nonché quali siano le modalità di versamento dell’imposta relativa alla ripresa a tassazione dei dividendi.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’ Istante ritiene che, in caso di decadenza dal regime agevolativo di cui al comma 91 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, non sussista alcun obbligo di presentazione di dichiarazione integrativa in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso.

Quanto al versamento dell’imposta sostitutiva, l’ Istante ritiene corretto utilizzare il codice tributo “1070” istituito ai fini dell’analogo regime previsto con riferimento ai piani di investimento a lungo termine (PIR) di cui alla medesima Legge di Bilancio  2017, non essendo stato istituito uno specifico codice tributo per il versamento dell’imposta dovuta.

Parere dell’Agenzia delle entrate

L’articolo 1, commi da 88 a 96, della Legge di Bilancio 2017, e successive modificazioni, ha previsto un regime di esenzione dalle imposte sui redditi per determinati investimenti (di seguito, ” investimenti qualificati”) effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (di seguito, ” Casse di previdenza”) e dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La finalità del regime agevolato è ” di indirizzare le risorse finanziarie dei predetti soggetti verso l’economia reale nel lungo periodo” (cfr. relazione illustrativa). Tali enti possono destinare somme, fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai PIR di cui al comma 100 del medesimo articolo 1 della Legge di Bilancio 2017. Per quanto di interesse in questa sede, tra gli investimenti qualificati previsti dal comma 89 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, sono comprese le azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del Tuir, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, con stabile organizzazione in Italia.

Per le Casse di previdenza, l’agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti qualificati siano esenti dall’imposta sul reddito, a condizione che non derivino da partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir.

Infatti, il comma 90 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017 stabilisce, che « I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo, sono esenti ai fini dell’imposta sul reddito ».

Ne deriva che non beneficiano del regime di esenzione i redditi derivanti dalle partecipazioni, i titoli e i diritti che rappresentano una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni. Inoltre, al fine di beneficiare del regime di esenzione, le Casse di previdenza devono detenere gli investimenti qualificati per almeno 5 anni (c.d. holding period).

A tale proposito il comma 91 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 dispone che « In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie».

Il trascorrere del minimum holding period ha l’effetto di consolidare il regime di non imponibilità, relativamente ai redditi che si sono prodotti medio termine, e di consentirne l’applicazione ai redditi derivanti in futuro dagli strumenti per i quali sia già trascorso il predetto periodo minimo di detenzione.

Dal combinato disposto dei commi 90 e 91 di cui al citato articolo 1, consegue che il requisito di partecipazione non qualificata deve sussistere per tutto il periodo minimo di investimento di 5 anni, dalla data di acquisizione o sottoscrizione dell’investimento.

Ai fini della verifica del requisito, la partecipazione è da considerarsi ” qualificata” nel momento in cui viene superato uno dei limiti previsti dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir; da tale momento la partecipazione non può più beneficiare dell’agevolazione in esame.

Pertanto, qualora durante il periodo minimo di investimento di 5 anni la partecipazione da ” non qualificata” diventi ” qualificata”, per effetto del superamento delle soglie previste dall’articolo 67, comma 1, lettera c) del Tuir, le Casse di previdenza decadono dall’agevolazione in relazione a tale investimento anche per i redditi medio tempore realizzati.

La decadenza dal regime agevolativo degli investimenti qualificati comporta la ripresa a tassazione (c.d. recapture) dei relativi redditi secondo le modalità indicate nel comma 91 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2017.

Ai sensi di tale disposizione, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento « sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie».

Pertanto, i dividendi saranno assoggettati all’imposta sostitutiva in misura corrispondente all’aliquota IRES pro tempore vigente. Il versamento delle relative imposte deve essere effettuato dalla Cassa di previdenza, unitamente agli interessi, senza applicazione delle sanzioni, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui si è verificata la decadenza. Gli interessi vanno calcolati dal termine ordinario in cui le imposte si sarebbero dovute versare al giorno dell’effettivo versamento. I suddetti versamenti sono effettuati ai sensi dell’articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello di pagamento F24, con la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.

Per completezza, si fa presente, che ai fini della verifica della corretta applicazione dell’agevolazione, occorre tenere separata evidenza degli investimenti qualificati (cfr. comma 95- ter dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017).

Pertanto, si ritiene che nell’ipotesi di decadenza dal regime di esenzione non sussista alcun obbligo di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, tenuto conto che la disciplina agevolativa in commento nulla prevede al riguardo, ad eccezione del predetto obbligo di separata evidenza degli investimenti qualificati di cui l’ Istante ha fornito evidenza in sede di riscontro alla richiesta di documentazione integrativa.

Nel caso di specie, dunque, si condivide la soluzione proposta dall’ Istante per cui nessun adempimento dichiarativo dovrà essere posto in essere e, ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva, in assenza di un apposito codice tributo, potrà essere utilizzato il codice tributo “1070” istituito con la risoluzione 9 marzo 2018, n. 21/E riferito all’analogo regime dei PIR, di cui ai commi 100 e seguenti dell’articolo 1 della medesima Legge di Bilancio 2017.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.