lavoro

Regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti – Nota n. 1133 del 24 giugno 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 1133 del 24 giugno 2024 Art. 29, comma 4, D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024) – Regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti – Indicazioni operative Facendo seguito alla nota prot. n. 1091/2024 ed acquisito il parere [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17004 depositata il 20 giugno 2024 – L’adempimento della prestazione può essere legittimamente controllato dall’imprenditore, anche occultamente, sempre che ciò avvenga “direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo”; in ogni altro caso, il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un’agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza

L’adempimento della prestazione può essere legittimamente controllato dall’imprenditore, anche occultamente, sempre che ciò avvenga “direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo”; in ogni altro caso, il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza

Nel contratto di lavoro part-time è obbligatorio indicare la durata e la collocazione temporale della prestazione lavorativa, l’omissione della durata comporta la trasformazione a tempo pieno, mentre l’omissione della sola collocazione temporale dell’orari comporta che il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore

Nel contratto di lavoro part-time è obbligatorio indicare la durata e la collocazione temporale della prestazione lavorativa, l'omissione della durata comporta la trasformazione a tempo pieno, mentre l'omissione della sola collocazione temporale dell'orari comporta che il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 16616 depositata il 14 giugno 2024 – In tema di licenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che ‒ anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente ‒ è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità

In tema di licenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che ‒ anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente ‒ è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15971 depositata il 7 giugno 2024 – Ai fini dell’applicazione della normativa sul c.d. s.s., la natura apicale dell’incarico conferito con contratto a un dirigente va valutata tenendo conto, in linea di principio, della qualificazione formale di tale incarico contenuta nel contratto medesimo, senza che rilevi di per sé il semplice richiamo dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale individua le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali statali, pur se in astratto incompatibile con la menzionata qualificazione

Ai fini dell’applicazione della normativa sul c.d. s.s., la natura apicale dell’incarico conferito con contratto a un dirigente va valutata tenendo conto, in linea di principio, della qualificazione formale di tale incarico contenuta nel contratto medesimo, senza che rilevi di per sé il semplice richiamo dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale individua le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali statali, pur se in astratto incompatibile con la menzionata qualificazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16037 depositata il 10 giugno 2024 – Il diritto del candidato vincitore a ricevere l’inquadramento previsto dal bando di concorso espletato dalla P.A. in regime di pubblico impiego contrattualizzato per il reclutamento di propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso; nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa di jus superveniens, l’Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost.

Il diritto del candidato vincitore a ricevere l'inquadramento previsto dal bando di concorso espletato dalla P.A. in regime di pubblico impiego contrattualizzato per il reclutamento di propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso; nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa di jus superveniens, l'Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all'art. 97 Cost.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16603 depositata il 14 giugno 2024 – Cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all’obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva

Cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all’obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16144 depositata l’ 11 giugno 2024 – Con riferimento al combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, che l’eventuale disparità di trattamento deve essere accertata in concreto dal giudice dello Stato, il quale deve anche evitare che si verifichino ipotesi di disparità alla rovescia, ovverosia a scapito del trattamento del lavoratore assunto fin dall’inizio a tempo indeterminato

Con riferimento al combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, che l’eventuale disparità di trattamento deve essere accertata in concreto dal giudice dello Stato, il quale deve anche evitare che si verifichino ipotesi di disparità alla rovescia, ovverosia a scapito del trattamento del lavoratore assunto fin dall’inizio a tempo indeterminato

Torna in cima