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MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Circolare n. 8 del 31 marzo 2025 – Aggiornamento della definizione di soggetto formato di cui al paragrafo 1.3 della Circolare Anpal del 5 agosto 2022, n. 1

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Circolare n. 8 del 31 marzo 2025 Aggiornamento della definizione di soggetto formato di cui al paragrafo 1.3 della Circolare Anpal del 5 agosto 2022, n. 1 Alla luce della riprogrammazione del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), adottato con il decreto del [...]

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Circolare n. 7 del 31 marzo 2025 – Indicazioni in merito al limite minimo per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la stipula del Patto di servizio

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Circolare n. 7 del 31 marzo 2025 Indicazioni in merito al limite minimo per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la stipula del Patto di servizio Il limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la stipula del Patto di [...]

INPS – Circolare n. 71 del 31 marzo 2025 – Adozione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT – Aggiornamento della “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della Legge 88/1989”

INPS - Circolare n. 71 del 31 marzo 2025 Adozione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT - Aggiornamento della “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della Legge 88/1989” SOMMARIO: Con la presente circolare si [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7825 depositata il 24 marzo 2025 – In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso – rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento addebitato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l’inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto

In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso - rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento addebitato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 cod. civ., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto

Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 7019 depositata il 16 marzo 2025, intervenendo in tema di indennità di disoccupazione per i collaboratori iscritti alla gestione separata, ha ribadito il principio secondo cui "ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 22 del [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 7483 depositata il 20 marzo 2025 – Nelle emergenze sanitari non può essere invocato il principio secondo cui devono gravare sul datore di lavoro le spese che il prestatore sopporta nell’esclusivo interesse del primo, atteso che la previsione di una modalità alternativa alla vaccinazione è stata ispirata, lo si ribadisce, dall’intento di rispettare, ove possibile, la scelta della persona di rifiutare la somministrazione del vaccino

Nelle emergenze sanitari non può essere invocato il principio secondo cui devono gravare sul datore di lavoro le spese che il prestatore sopporta nell’esclusivo interesse del primo, atteso che la previsione di una modalità alternativa alla vaccinazione è stata ispirata, lo si ribadisce, dall’intento di rispettare, ove possibile, la scelta della persona di rifiutare la somministrazione del vaccino

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7793 depositata il 24 marzo 2025 – Dall’integrazione dell’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

Dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

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