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INPS – Circolare n. 117 del 5 agosto 2025 – Convenzione fra l’INPS e l’Ente Bilaterale FOR.ITALY CIU (FCBI) avente a oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo – Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti

INPS - Circolare n. 117 del 5 agosto 2025 Convenzione fra l’INPS e l’Ente Bilaterale FOR.ITALY CIU (FCBI) avente a oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo - Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21965 depositata il 30 luglio 2025 – Nei contratti a prestazioni corrispettive, tra i quali rientra il contratto di lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando non tanto il mero elemento cronologico quanto i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e ai sensi dello stesso capoverso dell’art. 1460 c.c. civ., affinché l’eccezione di inadempimento sia conforme a buona fede e non pretestuosamente strumentale all’intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali

Nei contratti a prestazioni corrispettive, tra i quali rientra il contratto di lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando non tanto il mero elemento cronologico quanto i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e ai sensi dello stesso capoverso dell'art. 1460 c.c. civ., affinché l'eccezione di inadempimento sia conforme a buona fede e non pretestuosamente strumentale all'intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21727 depositata il 28 luglio 2025 – Gli artt. 15 e 54 del CCNL per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 vanno interpretati nel senso che, qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dal lavoratore stesso questi, se impiegato e non operaio, ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, purché presti la sua opera nei cantieri ed usi mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta di cui al menzionato art. 54

Gli artt. 15 e 54 del CCNL per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 vanno interpretati nel senso che, qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dal lavoratore stesso questi, se impiegato e non operaio, ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, purché presti la sua opera nei cantieri ed usi mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta di cui al menzionato art. 54

La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama – La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama

La giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19912 depositata il 17 luglio 2025 – In tema di mobilità c.d. intercompartimentale, in assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, e, a tal fine, occorre tenere conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera

In tema di mobilità c.d. intercompartimentale, in assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, e, a tal fine, occorre tenere conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20329 depositata il 21 luglio 2025 – In tema di licenziamento disciplinare, il principio di cui all’art. 7, ult. co., L. n. 300/1970, secondo il quale non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, non vieta di considerare fatti non contestati, e collocantisi a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità, o meno, del correlativo provvedimento sanzionatorio dell’imprenditore

In tema di licenziamento disciplinare, il principio di cui all'art. 7, ult. co., L. n. 300/1970, secondo il quale non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, non vieta di considerare fatti non contestati, e collocantisi a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità, o meno, del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore

Intermediazione illecita di manodopera e appalto “fasullo”

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – con l'ordinanza n. 16153 depositata il 16 giugno 2025, intervenendo in tema di interposizione illecita di manodopera e licenziamento, ha riaffermato il principio secondo cui "si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 16153 depositata il 16 giugno 2025 – Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo

Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo

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