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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2022, n. 25287 – Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione. Le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori

Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione. Le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2022, n. 24981 – Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore ed è di tipo legale, in quanto prevista ex lege, e, quindi, sorge al verificarsi delle condizioni poste dalla legge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, ma secondo le norme di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., postulando l’esistenza del rapporto contrattuale con il subfornitore e l’inadempimento, da parte di quest’ultimo, dei suoi obblighi contributivi verso i dipendenti. L’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, porta ad includere, quindi, in linea di principio, nell’affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili.

Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore ed è di tipo legale, in quanto prevista ex lege, e, quindi, sorge al verificarsi delle condizioni poste dalla legge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, ma secondo le norme di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., postulando l'esistenza del rapporto contrattuale con il subfornitore e l'inadempimento, da parte di quest'ultimo, dei suoi obblighi contributivi verso i dipendenti. L'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, porta ad includere, quindi, in linea di principio, nell'affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 agosto 2022, n. 25066 – Nell’ipotesi del mancato pronunciamento dell’amministrazione sulla domanda di part-time avanzata dal dipendente nel termine di legge, l’automaticità dell’effetto della trasformazione del rapporto a part-time decorso il termine stesso, da cui deriva l’illegittimità della revoca unilaterale dell’instaurato part-time stante il carattere necessariamente consensuale di quella che si configurerebbe quale nuova trasformazione e ciò a motivo dell’irrilevanza della ragione giustificativa della domanda di part-time avanzata dal dipendente anche nell’ipotesi che la stessa non legittimi la concessione del part-time

Nell'ipotesi del mancato pronunciamento dell'amministrazione sulla domanda di part-time avanzata dal dipendente nel termine di legge, l'automaticità dell'effetto della trasformazione del rapporto a part-time decorso il termine stesso, da cui deriva l'illegittimità della revoca unilaterale dell'instaurato part-time stante il carattere necessariamente consensuale di quella che si configurerebbe quale nuova trasformazione e ciò a motivo dell'irrilevanza della ragione giustificativa della domanda di part-time avanzata dal dipendente anche nell'ipotesi che la stessa non legittimi la concessione del part-time

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Decreto ministeriale 22 agosto 2022, n. 149 – Modello di comunicazione dell’accordo di lavoro agile dal 1° settembre 2022

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Decreto ministeriale 22 agosto 2022, n. 149 Modello di comunicazione dell’accordo di lavoro agile dal 1° settembre 2022 Articolo 1 1. In attuazione dell’articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni, è adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2022, n. 24985 – In tema di pagamento delle quote di TFR maturate dopo il 10 gennaio 2007, non sussiste il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege, non provino l’avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle dette quote

In tema di pagamento delle quote di TFR maturate dopo il 10 gennaio 2007, non sussiste il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall'INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege, non provino l'avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle dette quote

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2022, n. 24982 – In tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione

In tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 agosto 2022, n. 24894 – In sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non avvenuta in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado – egli deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di avere ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello

In sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non avvenuta in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado - egli deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di avere ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello

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