CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2022, n. 24981 – Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore ed è di tipo legale, in quanto prevista ex lege, e, quindi, sorge al verificarsi delle condizioni poste dalla legge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, ma secondo le norme di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., postulando l’esistenza del rapporto contrattuale con il subfornitore e l’inadempimento, da parte di quest’ultimo, dei suoi obblighi contributivi verso i dipendenti. L’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, porta ad includere, quindi, in linea di principio, nell’affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili.