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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2021, n. 6081 – Il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile), in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, induce ad interpretare l’art. 14 cit. nel senso che il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al d.m. 12.12.2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla nuova comunicazione

Il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile), in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, induce ad interpretare l'art. 14 cit. nel senso che il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa in base al d.m. 12.12.2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla nuova comunicazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2021, n. 2967 – In tema di società cooperative, la deliberazione, nell’ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. art.6, comma 1, lett. d) ed e), della l. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza “in pejus” del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all’art.3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all’essenziale apposizione di un termine finale ad esso

In tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. art.6, comma 1, lett. d) ed e), della l. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza "in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art.3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2021, n. 5952 – Credito d’imposta per incrementi occupazionali – Comunicazione trasmessa prima del termine iniziale stabilito per legge

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2021, n. 5952 Tributi - Credito d'imposta per incrementi occupazionali - Comunicazione trasmessa prima del termine iniziale stabilito per legge - Decadenza - Esclusione - Errore formale Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale [...]

La CIGD e la presunta obbligatorietà dell’accordo sindacale – FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento 04 marzo 2021

FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 04 marzo 2021 La CIGD e la presunta obbligatorietà dell'accordo sindacale PREMESSA Pare riproporsi un dubbio, già affrontato con l'entrata in vigore della cassa integrazione emergenziale - e per la verità risolto immediatamente - riguardo la presunta obbligatorietà dell'accordo sindacale ai fini della concessione della cassa in deroga, così come [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2021, n. 5547 – Il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore

Il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2021, n. 5640 – Ai fini della qualificazione di un rapporto lavorativo in termini di prestazione di lavoro subordinato, ove le prestazioni dedotte in contratto siano elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, sì da rendere scarsamente apprezzabile il criterio discretivo dell’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare, ben può il giudice di merito far ricorso a criteri distintivi sussidiari

Ai fini della qualificazione di un rapporto lavorativo in termini di prestazione di lavoro subordinato, ove le prestazioni dedotte in contratto siano elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, sì da rendere scarsamente apprezzabile il criterio discretivo dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare, ben può il giudice di merito far ricorso a criteri distintivi sussidiari

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 25 febbraio 2021, n. C-129/20 – L’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale

L’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2021, n. 5647 – In tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dall’art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre

In tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dall'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre

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