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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 agosto 2020, n. 17487 – In caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell’alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa

In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa

Corte di Cassazione ordinanza n. 17314 depositata il 18 agosto 2020 – Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale A.T.A. deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita attraverso il pre vigente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori

Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale A.T.A. deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita attraverso il pre vigente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori

Corte di Cassazione ordinanza n. 17226 depositata il 18 agosto 2020 – Non è applicabile al rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche il principio in forza del quale il datore di lavoro può riconoscere, quale trattamento di miglior favore, emolumenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva

Non è applicabile al rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche il principio in forza del quale il datore di lavoro può riconoscere, quale trattamento di miglior favore, emolumenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva

Deposito telematico dei contratti collettivi di secondo livello – aziendali o territoriali e di prossimità – Circolare n. 3 del 30 luglio 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Ispettorato Nazionale del Lavoro - circolare n. 3 del 30 luglio 2020 - Deposito telematico dei contratti collettivi art. 14, d.lgs. n. 151/2015 – deposito telematico dei contratti collettivi – “benefici contributivi o fiscali e altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali”. Sono pervenute alcune richieste di chiarimento da parte degli [...]

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