lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31367 depositata il 1° dicembre 2025 – Ove non sia configurabile una condotta di mobbing, per l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress

Ove non sia configurabile una condotta di mobbing, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress

Responsabilità datoriale e ambiente di lavoro stressogeno ex art. 2087 c.c.: Mobbing, straining e costrittività organizzativa

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 31367 depositata il 1° dicembre 2025, si è pronunciata in tema di responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c. e della disciplina antistress nel rapporto di lavoro. Il caso di specie e il profilo di merito La vicenda trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Ancona, [...]

La disciplina del lavoro occasionale in agricoltura a seguito della legge n. 199 del 2025: profili sistematici e criticità applicative

La legge n. 199 del 2025 segna un passaggio rilevante nel processo di razionalizzazione della disciplina del lavoro agricolo, intervenendo in modo strutturale su un istituto che, negli ultimi anni, aveva conosciuto una regolazione frammentaria e di natura eminentemente sperimentale: il lavoro occasionale in agricoltura. Con tale intervento, il legislatore abbandona definitivamente la logica della [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32660 depositata il 15 dicembre 2025 – In tema di somministrazione irregolare, l’art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020  – nella parte in cui prevede che il secondo periodo del comma 3 dell’art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento – deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, che, sebbene espressamente riferita all’art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, costituisce criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo alla disposizione di cui al previgente art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 – ratione temporis applicabile – in ragione della sovrapponibilità dei due testi normativi

In tema di somministrazione irregolare, l'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020  - nella parte in cui prevede che il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento - deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, che, sebbene espressamente riferita all'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, costituisce criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo alla disposizione di cui al previgente art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - ratione temporis applicabile - in ragione della sovrapponibilità dei due testi normativi

Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2025-2026 – Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate – INAIL – Nota n. 148 dell’ 8 gennaio 2026

INAIL - Nota n. 148 dell' 8 gennaio 2026 Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2025-2026 - Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di [...]

INAIL – Circolare n. 1 del 9 gennaio 2026 – Tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026

INAIL - Circolare n. 1 del 9 gennaio 2026 Tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento a decorrere dall'anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026 Quadro normativo - Decreto del Presidente della Repubblica 30 [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 33037 depositata il 17 dicembre 2025 – In caso di cessione d’azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni maturate dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell’insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione

In caso di cessione d’azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni maturate dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32365 depositata l’ 11 dicembre 2025 – Tn materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice – senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione – può riconoscere l’inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro, ma a condizione che il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica intermedia

Tn materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro, ma a condizione che il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica intermedia

Torna in cima