lavoro

Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 4031 depositata il 17 giugno 2019 – I pareri del Comitato per la verifica delle cause di servizio – espressione di un potere autoritativo – sono sindacabili solo per travisamento di fatti o manifesta illogicità, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa

I pareri del Comitato per la verifica delle cause di servizio – espressione di un potere autoritativo - sono sindacabili solo per travisamento di fatti o manifesta illogicità, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione  IV, sentenza n. 3337 depositata il 17 giugno 2019 – Non può essere riconosciuta l’esistenza di una causa di servizio dell’infermità accusata laddove il nesso causale o concausale fra le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e l’insorgere della malattia non sia obiettivamente riscontrabile sulla base elementi individuati in modo specifico, dovendosi ritenere causa o concausa efficiente la circostanza senza della quale la patologia denunciata non si sarebbe verificata

non può essere riconosciuta l’esistenza di una causa di servizio dell'infermità accusata laddove il nesso causale o concausale fra le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e l'insorgere della malattia non sia obiettivamente riscontrabile sulla base elementi individuati in modo specifico, dovendosi ritenere causa o concausa efficiente la circostanza senza della quale la patologia denunciata non si sarebbe verificata

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I, sentenza n. 7969 depositata il 19 giugno 2019 – Il mobbing, nel rapporto di impiego pubblico, si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica

il mobbing, nel rapporto di impiego pubblico, si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica

Corte di Giustizia CEE sentenza n. C-72/18 sez.2 depositata il 20 giugno 2019 – La normativa UE osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio di un’integrazione salariale agli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l’unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale

La normativa UE osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio di un’integrazione salariale agli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l’unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale

Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio sezione I sentenza n. 8253 depositato il 24 giugno 2019  – Va riconosciuto la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “pregressa ferita palpebra superiore occhio sinistro con esiti cicatriziali”

Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio sezione I sentenza n. 8253 depositato il 24 giugno 2019 Lavoro - Sicurezza sul lavoro - Infortunio sul lavoro - Rapporto di lavoro - Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo - Forze armate - Brigadiere ausiliario FATTO e DIRITTO 1.- Il carabiniere ausiliario Giuseppe Comi, odierno ricorrente, chiedeva –con [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 24 giugno 2019, n. C-619/18 – Viola gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE l’applicazione della misura consistente nell’abbassare l’età per il pensionamento dei giudici presso il Corte suprema ai giudici in carica nominati prima del 3 aprile 2018, e attribuendo, dall’altro, al presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l’età per il pensionamento di nuova fissazione

Viola gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE l’applicazione della misura consistente nell’abbassare l’età per il pensionamento dei giudici presso il Corte suprema ai giudici in carica nominati prima del 3 aprile 2018, e attribuendo, dall’altro, al presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l’età per il pensionamento di nuova fissazione

Corte di Cassazione sentenza n. 17129 depositata il 26 giugno 2019 – La violazione dell’art. 2087 cod. civ. — che prevede un generale “dovere di sicurezza” a carico del datore di lavoro — viene in considerazione con riguardo all’omissione di misure di sicurezza cosiddette “innominate”, e non in riferimento a misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante

La violazione dell'art. 2087 cod. civ. — che prevede un generale "dovere di sicurezza" a carico del datore di lavoro — viene in considerazione con riguardo all'omissione di misure di sicurezza cosiddette "innominate", e non in riferimento a misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante

Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, sezione I-quater, sentenza n. 8369 depositata il 27 giugno 2019 – Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle C.M.O. e del Comitato per la Verifica per le Cause di Servizio, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 461 del 2001, anche in relazione all’equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica

Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle C.M.O. e del Comitato per la Verifica per le Cause di Servizio, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 461 del 2001, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica

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