lavoro

Corte di Cassazione sentenza n. 17354 depositata il 27 giugno 2019 – La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva

la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva

Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 4471 depositata il 1° luglio 2019 – Integra il mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali ed, eventualmente, anche leciti), diretti alla persecuzione o all’emarginazione del dipendente, di cui viene lesa – in violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’articolo 2087 del codice civile – la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (morale, psicologica o fisica)

integra il mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali ed, eventualmente, anche leciti), diretti alla persecuzione o all’emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’articolo 2087 del codice civile - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (morale, psicologica o fisica)

Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, sezione I-ter, sentenza n. 9483 depositata il 17 luglio 2019 – Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all’interno della sequenza procedimentale definita con d.p.r. n. 461/2001, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento ed accertamento definitivo sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità medesima

Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all’interno della sequenza procedimentale definita con d.p.r. n. 461/2001, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento ed accertamento definitivo sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l'infermità medesima

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I-bis, sentenza n. 9300 depositata il 15 luglio 2019 – Le Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio hanno discrezionalità tecnica negli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti per la verifica per le cause di servizio anche in relazione all’equo indennizzo

Le Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio hanno discrezionalità tecnica negli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti per la verifica per le cause di servizio anche in relazione all'equo indennizzo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 luglio 2019, n. 20722 – Ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità – la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa

ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità - la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 agosto 2019, n. 20849 – La responsabilità solidale negli appalti ha sanzionato, per l’omissione contributiva, solo il responsabile dell’inadempimento, escludendo le sanzioni dal vincolo solidale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 agosto 2019, n. 20849 Cartella esattoriale - Contribuzione dovuta a seguito di accertamento ispettivo - Contribuzione non versata dall’appaltatore - Responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. 276/2003 - Sanzioni civili - lnadempimento dell’obbligato principale non noto - Irrilevanza - Natura accessoria della sanzione come conseguenza automatica dell'inadempimento o [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 luglio 2019, n. 18888 – Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l’insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell’esecuzione dello stesso rapporto

Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto

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