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INPS – Messaggio 21 marzo 2019, n. 1168 – Codici contratto all’interno del flusso Uniemens. Modifiche dal periodo di paga aprile 2019

INPS - Messaggio 21 marzo 2019, n. 1168 Codici contratto all’interno del flusso Uniemens. Modifiche dal periodo di paga aprile 2019 Con il presente messaggio vengono istituiti, con decorrenza dal periodo di paga APRILE 2019, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia Uniemens: 339, avente il significato di "CCNL per [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 marzo 2019, n. 8026 – In tema di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non depositi presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la memoria prevista dall’art. 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di detto termine di 20 giorni decorre l’ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare, ai sensi dell’ultima parte del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice a pena di decadenza

In tema di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non depositi presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la memoria prevista dall'art. 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di detto termine di 20 giorni decorre l'ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare, ai sensi dell'ultima parte del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice a pena di decadenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 marzo 2019, n. 8017 – L’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 marzo 2019, n. 8017 Lavoro - Professionista - Importi riconosciuti a titolo d'incentivo per attività svolte in costanza di rapporto di lavoro subordinato - Elemento aggiuntivo della retribuzione - Trattenute fiscali e previdenziali Fatti di causa La Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 172/16, pubblicata il sei giugno [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8023 – L’art. 19 del c.c.n.l. Poligrafici applicabile anche in caso del solo ‘passaggio’ di proprietà della maggioranza del capitale sociale anche all’interno della medesima azienda

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8023 Rapporto di lavoro - Dirigente - CCNL Poligrafici - Mutamenti di proprietà dell'azienda - Dimissioni - Presupposti - Valutazione Rilevato Che il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso in opposizione proposto da N.I.E. S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di D.P. per [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 marzo 2019, n. 7851 – Il datore di lavoro non può addurre a giustificazione del recesso fatti diversi da quelli già indicati nella motivazione enunciata al momento della intimazione del recesso medesimo, ma soltanto dedurre mere circostanze confermative o integrative che non mutino la oggettiva consistenza storica dei fatti anzidetti

in caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione ex art. 2, comma 2. della l. n. 604 del 1996, come modificato dall’art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, trova applicazione l'art. 8 della medesima legge, in virtù di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della novella del 2012 che ha modificato anche l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, prevedendo, nella medesima ipotesi di omessa motivazione del licenziamento, una tutela esclusivamente risarcitoria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 marzo 2019, n. 7711 – La giusta causa di recesso non è da escludersi quando il lavoratore, rassegnando le dimissioni, ne abbia però posticipato l’effetto, ove ciò avvenga per rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare posizione rivestita dal lavoratore nell’organizzazione aziendale e perciò dalle negative conseguenze di una immediata cessazione delle sue prestazioni

sebbene la mancata corresponsione della retribuzione per un periodo significativo possa costituire giusta causa di dimissioni, tuttavia la stessa è da escludere nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia consentito a continuare l'attività per tutto o per parte del periodo di preavviso. In tal caso, infatti, è lo stesso comportamento concludente del lavoratore ad escludere la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione anche soltanto temporanea del rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2019, n. 6174 – Licenziamento disciplinare per allontanamento dal posto di lavoro durante l’orario di servizio – La tempestività della contestazione deve essere valutata partendo dal momento dell’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dell’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi

i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav.

INPS – Messaggio 20 marzo 2019, n. 1162 – Comunicazione Bidirezionale Gestione Agricola

INPS - Messaggio 20 marzo 2019, n. 1162 Comunicazione Bidirezionale Gestione Agricola 1. Premessa Nell’ambito delle applicazioni "Cassetto Previdenziale Aziende Agricole" e "Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura", disponibili sul sito internet dell’Istituto, è disponibile la funzione di "Comunicazione Bidirezionale", attraverso la quale è possibile trasmettere comunicazioni all’Istituto e ricevere informazioni in merito agli argomenti prescelti. [...]

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