CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8023

Rapporto di lavoro – Dirigente – CCNL Poligrafici – Mutamenti di proprietà dell’azienda – Dimissioni – Presupposti – Valutazione

Rilevato

Che il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso in opposizione proposto da N.I.E. S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di D.P. per il pagamento di €. 176.164,00, a titolo di indennità ex art. 19 C.C.N.L. Poligrafici, dovuta ai dirigenti in caso di dimissioni (nella specie rassegnate il 23.10.08) per mutamenti di proprietà dell’azienda.

Che ha interposto appello la società per sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto, resistendo il P.

Che con sentenza depositata il 9.9.14, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame ed in riforma della sentenza impugnata revocava il d.i. opposto, compensando le spese del doppio grado, osservando che nella specie non era avvenuto un passaggio di proprietà, neppure della maggioranza del capitale, tra la N.I.E. – A.D. s.r.l. e R.S., posto che la maggioranza del capitale era rimasta alla A.D. s.r.l. e che il trasferimento delle quote societarie era avvenuto all’interno della medesima società, che continuava a detenere la quota di maggioranza del capitale N.I.E.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il P., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste con controricorso la società.

Considerato che

Con primo motivo il P. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 19 del c.c.n.l. Poligrafici. Lamenta che la norma (“In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi forma dell’azienda valgono le norme di legge. Il direttore amministrativo e il dirigente che non intendessero accettare il passaggio alle dipendenze dell’azienda subentrante avranno diritto, al momento del trapasso, senza preavviso, o entro sei mesi da questo, col preavviso di un mese, di ottenere la risoluzione del rapporto di impiego con trattamento uguale a quello che spetterebbe loro in caso di licenziamento. Sarà considerato trapasso di azienda, agli effetti del comma che precede, anche il solo passaggio di proprietà della maggioranza del capitale. Nel caso di cessazione dell’azienda per qualsiasi ragione competono al direttore amministrativo e al dirigente, oltre al t.f.r., l’indennità di cui all’art. 21”) si riferisce a qualunque trasformazione in qualsiasi forma realizzatasi, riferendosi dunque a qualunque tipo di mutamento inteso come cambiamento sotto qualunque aspetto dell’azienda, soprattutto in campo editoriale ove il vincolo fiduciario tra il direttore (tecnico o Responsabile) e l’editore subisca significative mutazioni, come era avvenuto nel caso di specie, ove l’acquisto dell’intero capitale sociale di A.D s.r.l. da parte del S. aveva determinato sicuramente quanto meno un passaggio di proprietà del capitale della società editrice e comunque un rilevante mutamento (in qualunque forma) dell’azienda con evidenti ripercussioni sul rapporto fiduciario.

Il motivo è fondato. L’esame del c.c.n.l. da parte della Corte di cassazione, ex lege n. 40/06, consente a questa di valutare direttamente il contenuto ed il significato complessivo della stessa, senza più necessità, circostanza su cui invece insiste la società nel controricorso, di una specifica indicazione delle norme di ermeneutica asseritamente violate e dei principi in esse contenuti (cfr. ex aliis, Cass. n. 6335/14).

L’esame diretto della clausola da parte di questa Corte consente di affermare che non si rinviene nell’art. 19 del c.c.n.l. alcuna necessità di un formale subentro di una nuova azienda rispetto alla precedente, come in sostanza ritenuto dalla Corte capitolina, essendo letteralmente sufficiente il solo ‘passaggio’ di proprietà della maggioranza del capitale sociale anche all’interno della medesima azienda, tutelando il venir meno della sintonia o convergenza, specie all’interno di una società editrice di un quotidiano ed i suoi dirigenti, tra il nuovo assetto proprietario ed il dirigente in questione, essendo altresì irrilevante dunque il fatto, evidenziato dalla sentenza impugnata, che il C.d.A. e l’Amministratore delegato della N.I.E. siano rimasti immutati (e per vero, come ammette la sentenza impugnata, poco dopo sostituiti).

Deve inoltre evidenziarsi che laddove il contenuto della clausola contrattuale (che peraltro esordisce parlando di ‘trasformazione in qualsiasi forma dell’azienda’) sia chiaro (“Sarà considerato trapasso di azienda, agli effetti del comma che precede, anche il solo passaggio di proprietà della maggioranza del capitale”) non è possibile fare ricorso ad ulteriori criteri interpretativi (che esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare laddove una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni, cfr. ex plurimis, Cass. n. 2772/08).

La circostanza che la maggioranza del capitale sia dunque rimasta nella A.D. s.r.l., essendosi verificato un semplice “trasferimento delle quote societarie avvenuto all’interno di quest’ultima società”, su cui si basa la sentenza impugnata, non tiene dunque conto che l’art. 19 del c.c.n.l. in esame stabilisce chiaramente che ai fini delle indennità ed emolumenti previsti in favore del dirigente per il caso di cessione o trasformazione in qualsiasi forma dell’azienda, è rilevante anche il solo passaggio di proprietà della maggioranza del capitale all’interno della medesima azienda, e dunque proprio il caso di cui si discute, in cui (non solo la maggioranza ma) la totalità del capitale della s.r.l. A.D. venne acquisito da un terzo (S.), in epoca pacificamente precedente le dimissioni del P. (rispettivamente: 6 giugno 2008 e 23 ottobre 2008).

In sostanza mentre la sentenza impugnata si basa sulla necessità di un trasferimento esterno di azienda, la norma contrattuale collettiva si fonda chiaramente (anche) sul solo passaggio della maggioranza (nella specie totalità) del capitale all’interno della medesima società.

Già il Tribunale, peraltro, sulla base della documentazione allegata, aveva rilevato che in data 6.6.08 il capitale sociale della società controllante l’azienda opponente era passato di mano (acquisto dell’intero capitale sociale di A.D. s.r.l. da parte di R.S.) e che tra luglio e settembre 2008 erano stati nominati i nuovi membri del collegio sindacale e nel C.d.A., ma, soprattutto, che nell’agosto 2008 venne sostituito il direttore responsabile del quotidiano edito dalla società opponente, con conseguenti profondi cambiamenti afferenti la sfera operativa del dirigente, ovvero la veste grafica e il sito Internet della testata.

2. – Restano così assorbiti il secondo motivo (con cui il P. lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento al rilevante mutamento dell’assetto societario, delle cariche sociali e dello stesso direttore responsabile P., avvenuto nell’agosto 2008), ed il terzo (con cui il P. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 19 del c.c.n.l. per non aver ritenuto che la comunicatagli riserva della società in ordine alla valutazione della fondatezza dei presupposti delle dimissioni, riserva non sciolta entro la scadenza del periodo di preavviso, concretasse una ammissione della sussistenza di tali presupposti).

3. – Deve dunque accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata deve cassarsi in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia alla luce dei principi sopra affermati. Lo stesso giudice provvederà alla regolazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.