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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 dicembre 2018, n. 31993 – Nel caso di impugnativa di licenziamento discriminatorio, secondo il rito di cui all’art. 1, commi 48 e seguenti, della L. n. 92 del 2012, è ammissibile la proposizione in via subordinata nel medesimo ricorso, da parte del lavoratore, delle domande volte alla declaratoria di difetto di giusta causa ovvero ingiustificatezza del recesso datoriale

nel caso di impugnativa di licenziamento discriminatorio, secondo il rito di cui all'art. 1, commi 48 e seguenti, della L. n. 92 del 2012, è ammissibile la proposizione in via subordinata nel medesimo ricorso, da parte del lavoratore, delle domande volte alla declaratoria di difetto di giusta causa ovvero ingiustificatezza del recesso datoriale, in quanto fondate sul comune presupposto della vicenda estintiva del rapporto, né tale trattazione congiunta determina aggravi istruttori, evitando, semmai, un'inutile rinnovazione dell'attività processuale oltre al frazionamento dei processi cui accede il rischio di giudicati contrastanti

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 11 dicembre 2018, n. 19 – Articolo 43 bis del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito in legge, con modifiche, dalla legge n. 130 del 16 novembre 2018

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 11 dicembre 2018, n. 19 Articolo 43 bis del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito in legge, con modifiche, dalla legge n. 130 del 16 novembre 2018 1. Premessa Il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la [...]

INPS – Comunicato 06 dicembre 2018 – NASpI servizi informativi per controllare lo stato di una domanda

INPS - Comunicato 06 dicembre 2018 NASpI servizi informativi per controllare lo stato di una domanda Per agevolare il controllo dello stato di avanzamento di una domanda di NASpI, l’Istituto mette a disposizione degli utenti nuovi servizi. Sarà possibile consultare l’esito della domanda via web attraverso il servizio online dedicato, ricevere avvisi tramite SMS, consultare [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 dicembre 2018, n. 32003 – In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ex art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, applicabile “ratione temporis”, occorre verificare se vi sia stato superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo

in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ex art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi sia stato superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 dicembre 2018, n. 31877 – Affinché si configuri il mobbing lavorativo debbono ricorrere una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi

per la configurabilità del mobbing lavorativo debbono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 dicembre 2018, n. 31872 – In materia di licenziamenti per riduzione di personale l’accordo sindacale raggiunto, come nella specie, al termine della procedura di cui all’art. 4, commi 5-7, della L. n. 223/91 legittimamente contiene i criteri di scelta più idonei, nella specifica realtà aziendale data, al fine della migliore individuazione dei licenziandi, prevalendo tali criteri su quelli di legge

in materia di licenziamenti per riduzione di personale l'accordo sindacale raggiunto, come nella specie, al termine della procedura di cui all'art. 4, commi 5-7, della L. n. 223/91 legittimamente contiene i criteri di scelta più idonei, nella specifica realtà aziendale data, al fine della migliore individuazione dei licenziandi, prevalendo tali criteri su quelli di legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive ed organizzativa)

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 dicembre 2018, n. 31869 – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo per crisi economica finanziaria e violazione dei principi di correttezza e buona fede

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 dicembre 2018, n. 31869 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Crisi economica finanziaria - Violazione dei principi di correttezza e buona fede - Anzianità di servizio Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza pubblicata in data 27 maggio 2016, in sede di reclamo ex lege [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31925 – Licenziamento disciplinare per accesso abusivo ai dati personali dei contribuenti in violazione del codice di comportamento dell’Agenzia delle Entrate

qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa

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