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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2018, n. 30279 – Licenziamento disciplinare per ammanco di cassa – Non rileva il momento in cui è maturato il proposito di licenziare il dipendente né l’eventualità esternazione dell’atto a terzi, ma è necessario che l’intento negoziale si traduca in un atto giuridico diretto alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti

non rileva il momento in cui è maturato il proposito di licenziare il dipendente né l'eventualità esternazione dell'atto a terzi, ma è necessario che l'intento negoziale si traduca in un atto giuridico diretto alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti; nel caso in esame, quindi, correttamente la Corte di merito non ha attribuito alcuna rilevanza alla lettera di recesso dell'1.4.2015, inviata ad un indirizzo inesistente, perché non idonea a rappresentare nella sfera di conoscibilità del destinatario il convincimento della esistenza di un provvedimento espulsivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 novembre 2018, n. 30283 – L’azione giudiziale relativa a pretese previdenziali dovesse essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla domanda amministrativa

in materia di benefici contributi per pregressa esposizione ad amianto, «la domanda amministrativa (...) è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria (...), avendo  disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale»

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2018, n. 30141 – Maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto – La decadenza ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 639/1970 va calcolata con riferimento alla domanda di riconoscimento del diritto previdenziale presentata all’I.N.P.S.

Maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto - La decadenza ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 639/1970 va calcolata con riferimento alla domanda di riconoscimento del diritto previdenziale presentata all'I.N.P.S.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2018, n. 30139 – Licenziamento per permanente impossibilità di adibire il lavoratore alle mansioni affidategli ed onere della prova – Il vizio processuale deve essere dedotto dimostrando che lo stesso ha influito in modo determinante sulla sentenza di merito investita dal ricorso, nel senso che la stessa, in assenza del vizio denunciato, non sarebbe stata resa come tale

Licenziamento per permanente impossibilità di adibire il lavoratore alle mansioni affidategli ed onere della prova - Il vizio processuale deve essere dedotto dimostrando che lo stesso ha influito in modo determinante sulla sentenza di merito investita dal ricorso, nel senso che la stessa, in assenza del vizio denunciato, non sarebbe stata resa come tale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2018, n. 30126 – Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall’art. 428 cod. civ.) costituente causa di annullamento delle dimissioni, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente

ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall'art. 428 cod. civ.) costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere. Peraltro, laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni, comportano la rinunzia del posto di lavoro - bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 novembre 2018, n. 29363 – L’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l’art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, si riferiscono all’ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto

l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'Inps, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 I. 297/1982

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