lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2018, n. 30558 – In caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dalla l. n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore nei periodi

in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dalla l. n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore nei periodi, ripetuti, di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai periodi lavorati, il lavoratore ha diritto ad essere regolarmente retribuito ed al computo unitario di tali periodi ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2018, n. 30556 – La proposizione di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 – Error in procedendo

La proposizione di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366 - Error in procedendo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30435 – Ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti

ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale; tuttavia, la stessa giurisprudenza ha chiarito che, nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti.

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 22 novembre 2018, n. 18 – Rettifica della circolare n. 16 del 29 ottobre 2018

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 22 novembre 2018, n. 18 Rettifica della circolare n. 16 del 29 ottobre 2018 Alla circolare n. 16 del 29 ottobre 2018, paragrafo 3, lettera a), secondo capoverso, le parole: "Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 novembre 2018, n. 30269 – Recupero somme erogate dal Fondo di Garanzia a mezzo cartella di pagamento – Nel giudizio processuale dell’opposizione a cartella è assimilato al codice di rito per regolare l’opposizione a decreto ingiuntivo

Questa Corte di legittimità ha, ormai da tempo, delineato la struttura processuale dell'opposizione a cartella ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 assimilandola al tipo previsto dal codice di rito per regolare l'opposizione a decreto ingiuntivo ed ha consolidato il principio secondo cui in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 novembre 2018, n. 30264 – In difetto d’una sanzione a pena di nullità prevista dalla legge o dall’autonomia privata, vige il principio della libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro, e che la medesima libertà deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso ed il recesso unilaterale

In difetto d'una sanzione a pena di nullità prevista dalla legge o dall'autonomia privata, vige il principio della libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro, e che la medesima libertà deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso ed il recesso unilaterale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 novembre 2018, n. 30259 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di licenziamento è sufficiente che le addotte ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro

in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di licenziamento è sufficiente che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite".

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2018, n. 30282 – Modifica unilaterla della collocazione temporale della prestazione, occorre un previo accordo ai sensi dell’art. 3, n. 5, del c.c.n.l. di categoria

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 novembre 2018, n. 30282 Rapporto di lavoro - Modifica unilaterla della collocazione temporale della prestazione - Accordo - Prova - Violazione dei canoni di correttezza e buona fede Rilevato Che A. del B. s.p.a. propose appello avverso la sentenza emessa il 10.1.03 dal Tribunale di Trento, con la quale, [...]

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