Tribunale di Verona sentenza n. 243 depositata il 18 aprile 2018 – Gli oneri sostenuti per il finanziamento del fondo a carico del datore di lavoro sono stati valorizzati nella determinazione della parte normativa/economica del complessivo trattamento minimo previsto per i lavoratori ai quali si applica CCNL turismo è un elemento decisivo per ritenere la clausola obbligatoria anche per datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni contraenti.
Tribunale di Verona sentenza n. 243 depositata il 18 aprile 2018 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO - FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA PER I LAVORATORI - APPLICAZIONE - DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO FATTI - Motivi della decisione I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio la società (...) ed hanno formulato le [...]