Tribunale di Verona sentenza n. 243 depositata il 18 aprile 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO – FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA PER I LAVORATORI – APPLICAZIONE – DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO
FATTI – Motivi della decisione
I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio la società (…) ed hanno formulato le seguenti conclusioni
1) accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente ad essere iscritto al Fondo Est, ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa prevista dal CCNL Turismo Pubblici Esercizi, con onere a carico della convenuta (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, di versare la quota di iscrizione ed i contributi periodici;
2) previsti dalla medesima contrattazione collettiva;
3) condannare la convenuta (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche ai sensi dell’art. 2932 c.c., ad iscrivere ciascuno dei ricorrenti al Fondo Est, ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa prevista dal CCNL Turismo Pubblici Esercizi e condannarla a versare, per ciascun ricorrente, la quota di iscrizione ed i contributi periodici previsti dalla medesima contrattazione collettiva, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
4) accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti, nei confronti della convenuta (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata iscrizione e contribuzione al Fondo Est, da commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari annuali deliberati dal Fondo Est, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi; in subordine:
1) accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti all’erogazione, direttamente da parte della (…), delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa corrispondenti a quelle previste dai piani sanitari
2) annuali deliberati dal Fondo Est. o, comunque, alle prestazioni
3) equipollenti ritenute di giustizia;
4) accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti, nei confronti della convenuta (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa equipollenti a quelle previste dai piani sanitari annuali deliberati dal Fondo Est, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con espressa riserva di procedere con separati giudizi per la quantificazione e per il risarcimento dei danni stessi;
in ulteriore subordine:
1) in via ulteriormente subordinata rispetto alle domande di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti ad una maggiorazione della retribuzione mensile, compensativa della mancata iscrizione al Fondo Est e/o della mancata fruizione di prestazioni equipollenti, da determinarsi nella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
per l’effetto, condannare la convenuta (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a ciascun ricorrente la maggiorazione retributiva mensile stabilita dal Giudice ed a pagare gli arretrati maturati dalla data di inizio del rapporto o dalla diversa data ritenuta di giustizia, ovvero con una pronuncia di condanna generica, con riserva, in tal caso, di procedere con un separato giudizio per la quantificazione dell’indennizzo dovuto; in ulteriore estremo subordine:
in estremo subordine, nel caso in cui venissero ritenute improponibili le domande di cui sopra, condannare la convenuta (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, ad indennizzare ciascuno dei ricorrenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2041 c.c., nella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero con una pronuncia di condanna generica, con riserva, in tal caso, di procedere con un separato giudizio per la quantificazione dell’indennizzo dovuto;
in ogni caso:
con rifusione di spese e di compensi professionali per l’attività difensiva, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi direttamente al sottoscritto procuratore,antistatario.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha chiesto l’integrale rigetto delle domande di parte ricorrente esponendo che la (…), pur applicando il CCNL Turismo ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti, non aderiva ad alcuna delle organizzazioni sindacali stipulati. Per tale motivo non aveva mai ritenuto di iscriversi al Fondo EST. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, le norme contrattuali collettive istitutive di fondi di assistenza sanitaria integrativa devono essere ricondotte nell’ambito della parte obbligatoria del contratto collettivo nazionale e pertanto esse creano obblighi esclusivamente per i soggetti collettivi contraenti.
La società convenuta rilevava infatti che, a differenza di altre contrattazione collettiva, come per esempio quella del CCNL terziario, il CCNL turismo non prevedeva in alcun modo l’obbligatorietà del versamento da parte del datore di lavoro al lavoratore di somme forfettarie o erogazione diretta di prestazioni equivalenti a quelle previste dal fondo. La causa non richiedeva attività istruttorie e pertanto veniva fissata udienza di discussione. All’odierna udienza la causa veniva decisa mediante pubblica lettura di dispositivo e contestuale motivazione
Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
La società convenuta applica ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti il CCNL Turismo Pubblici Esercizi Confcommercio. Tale contratto, sin dall’accordo di rinnovo del 19/07/2003, prevede la costituzione, su base paritetica, di un fondo di assistenza sanitaria per i lavoratori del settore, al quale devono essere iscritti tutti i dipendenti a tempo indeterminato. Per il finanziamento delle prestazioni del fondo il CCNL ha previsto, per ciascun dipendente, un contributo una tantum all’atto dell’iscrizione ed un contributo mensile, entrambi a carico del datore di lavoro. La previsione del fondo di assistenza sanità integrativa è inserita nel titolo del CCNL inerente al trattamento economico dei lavoratori (doc. da 4 a 5bis di parte ricorrente). Con l’accordo di rinnovo del 27/07/2007, le Organizzazioni sindacali, confermando la disciplina contenuta nel CCNL 2003 hanno chiarito che sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa del commercio, turismo e dei servizi (fondo Est) i lavoratori (tra cui i ricorrenti) addetti tra l’altro ai comparti pubblici esercizi.
Ad avviso dello scrivente la natura normativa delle previsioni contrattuali concernenti gli obblighi relativi al Fondo emerge dalla espressa volontà delle parti, consacrata nell’accordo di rinnovo del CCNL del 2007:
“Le parti si danno, pertanto, atto che nella determinazione della parte normativa/economica del c.c.n.l. turismo si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’art. 156 per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
L’aumento complessivo, derivante dall’applicazione dell’accordo 23 luglio 1993, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico.
Conseguentemente, i lavoratori individuati dall’art. 156 del c.c.n.l. turismo hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie” (doc. 6 – art. 156 accordo di rinnovo CCNL 27/07/2007; doc. 7 – testo integrale accordo di rinnovo CCNL 27/07/2007; doc. 7-bis – sommario accordo rinnovo CCNL 27/07/2007)
La qualificazione del trattamento di assistenza integrativa come parte integrante del complessivo trattamento economico/normativo del dipendente è stata confermata nei successivi accordi di rinnovo del 20/02/2010 del 18/01/2014.
Il fatto che gli oneri sostenuti per il finanziamento del fondo a carico del datore di lavoro sono stati valorizzati nella determinazione della parte normativa/economica del complessivo trattamento minimo previsto per i lavoratori ai quali si applica CCNL turismo è un elemento decisivo per ritenere la clausola obbligatoria anche per datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni contraenti.
Le parti contraenti hanno infatti espressamente manifestato la volontà di modulare i trattamenti economici normativi previsti per tutti i lavoratori tenendo conto di tali oneri di finanziamento, senza prevedere una disciplina specifica o di maggior favore per i dipendenti delle aziende che avessero ritenuto di non aderire al fondo in questione. Pertanto dalla complessiva volontà contrattuale espressa nel testo del CCNL sopra richiamato si evince che l’efficacia obbligatoria della contrattazione collettiva riguarda esclusivamente gli adempimenti richiesti alle parti contraenti per giungere alla costituzione del fondo. Effettivamente le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori che hanno stipulato il CCNL si sono successivamente accordate nel 2005 per la costituzione del fondo Est.
L’obbligo di provvedere alla contribuzione dal finanziamento del fondo invece grava a carico di tutti i datori di lavoro che applichino di fatto la parte normativa-retributiva del CCNL.
La parte convenuta, al fine di negare la natura economico – normativa della clausola relativa al fondo Est del CCNL Terziario, valorizza quanto previsto nel CCNL Terziario. Tale contrattazione collettiva infatti non si è limitata a prevedere l’incidenza delle quote di contributi per il finanziamento del fondo di assistenza sanitaria integrativa nella determinazione della parte normativa-economica del CCNL. Le parti contraenti hanno ritenuto invece di precisare che tali quote e contributi sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico, con valenza normativa per tutti coloro che applicano il CCNL. Inoltre la contrattazione del settore terziario prevede che, in caso di omissione del versamento del contributo al Fondo, l’azienda è tenuta ad erogare al dipendente per 14 mensilità un elemento distinto della retribuzione non assorbibile ovvero ad assicurare al dipendente le stesse prestazioni sanitarie garantite dal fondo Est.
Ad avviso dello scrivente le previsioni contenute nel CCNL del settore terziario non hanno valore decisivo per confutare la tesi di parte ricorrente.
Al contrario, tale disciplina di dettaglio trova il suo presupposto e la giustificazione proprio nel fatto che le parti, nel determinare il trattamento normativo-economico, hanno dichiaratamente tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento del fondo. Pertanto si deve ritenere che in entrambe le contrattazioni collettive in esame il finanziamento del fondo costituisca per tutti lavoratori indistintamente un elemento del trattamento economico-normativo. L’unica differenza si rinviene nel fatto che nel settore Turismo non sono state regolate le conseguenze del mancato versamento o della mancata adesione del datore di lavoro al fondo. Ciò non significa tuttavia che, secondo le regole generali in materia di obbligazioni contrattuali, i lavoratori non possano agire nei confronti del datore di lavoro inadempiente per ottenere l’adempimento in forma specifica mediante iscrizione al fondo ovvero la condanna del datore di lavoro al pagamento, a titolo di differenze retributive o di risarcimento, di somme corrispondenti a quanto avrebbero ottenuto in caso di corretta adesione del datore di lavoro al fondo Pertanto devono essere accolte le domande proposte in via principale dai ricorrenti e deve essere accertato il diritto di ciascuno di dei dipendenti ad essere iscritto al Fondo Est con onere a carico della convenuta di versare la quota di iscrizione contributi periodici previsti dalla contrattazione collettiva. La società convenuta deve essere condannata ad iscrivere i ricorrenti al fondo Est e a versare per ciascun ricorrente la quota di iscrizione e i contributi periodici previsti dalla contrattazione collettiva con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro o diversa decorrenza ritenute inoltre la società convenuta.
La domanda di condanna generica al risarcimento dei danni dovuti a causa della mancata erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa equipollente a quelle previste dai piani sanitaria quali deliberate al fondo deve essere accolta. Infatti secondo la costante giurisprudenza di legittimità “La pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l’accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull’ “an” (Cass. 15335/12).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando compensi minimi per causa di valore indeterminato (fase di studio introduttiva e decisionale) di bassa complessità, con congruo aumento per il numero del ricorrenti aventi posizione similare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara il diritto di ciascun ricorrente ad essere iscritto al Fondo Est, ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa prevista dal CCNL Turismo Pubblici Esercizi, con onere a carico della convenuta (…), di versare la quota di iscrizione ed i contributi periodici previsti dalla medesima contrattazione collettiva;
2) condanna la convenuta (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, ad iscrivere ciascuno dei ricorrenti al Fondo Est, ai fini delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa prevista dal CCNL Turismo Pubblici Esercizi e a versare, per ciascun ricorrente, la quota di iscrizione ed i contributi periodici previsti dalla medesima contrattazione collettiva, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
3) dichiara il diritto di ciascuno dei ricorrenti, nei confronti della convenuta (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, di ottenere il risarcimento dei danni, da accertare e quantificare in separato giudizio, patiti a causa della mancata erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa equipollenti a quelle previste dai piani sanitari annuali deliberati dal Fondo Est, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
4) Condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in euro 5000 per compensi oltre € 259 per contributo unificato oltre Iva cpa e rimborso forfetario 15%, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
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