CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19315 depositata il 29 settembre 2016 – L’impossibilità sopravvenuta parziale per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento ove, in base ad un giudizio “ex ante” – che tenga conto delle dimensioni dell’impresa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19315 depositata il 29 settembre 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO - IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA PARZIALE - INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI Svolgimento del processo La società T. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma con cui venne accolta la domanda del dipendente A.D. diretta alla declaratoria [...]