CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 10 settembre 2015, n. C-266/14 – La CGCE ha ritenuto che l’art. 2 della dir. 2003/88/Ce sull’organizzazione dell’orario di lavoro, debba essere interpretato nel senso che costituisce «orario di lavoro» il tempo che lavoratori itineranti, ossia lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, impiegano per spostarsi dal loro domicilio al primo cliente indicato dal loro datore di lavoro e dall’ultimo cliente indicato dal loro datore di lavoro al loro domicilio
CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 10 settembre 2015, n. C-266/14 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO - LAVORATORI CHE NON HANNO UN LUOGO DI LAVORO FISSO O ABITUALE - TEMPO DI SPOSTAMENTO TRA IL DOMICILIO DEI LAVORATORI ED I LUOGHI IN CUI SI TROVANO IL PRIMO E L’ULTIMO CLIENTE La domanda di [...]